RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 62, C-655/13 5 FEBBARIO 2015 REGIME DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELL’UE. Un lavoratore frontaliero, che subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro venga assunto da un altro datore di lavoro nello stesso Stato membro per un numero di ore inferiore, può essere considerato un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale? Sì. L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a , i , del regolamento CEE numero 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE numero 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento CE numero 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione. Questi principi erano già stati codificati dalle sentenze Laat EU C 2001 165 e Jeltes edaltri EU C 2013 224. EU C 2015 60, C-117/14 5 FEBBARIO 2015 POLITICA SOCIALE-LICENZIAMENTI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE CONTRATTI A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA. Normativa nazionale che prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un periodo di prova di un anno –Legittimità del licenziamento-Attuazione del diritto dell’Unione– Insussistenza. La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Juzgado de lo Social numero 23 de Madrid Spagna con decisione del 4 marzo 2014. Infatti la CE si applica esclusivamente a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione EU C 2013 105 e la fattispecie contratto a tempo indeterminato a sostegno degli imprenditori , pur essendo finanziato da fondi strutturali, vi esula ordinanza EU C 2008 16 . Infine è inapplicabile la Direttiva 1999/70/Ce accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cfr.§ § . 27-44 della sentenza . Da qui l’incompetenza della CGUE. EU C 2015 59, C-627/13 E C-2/14 5 FEBBRAIO 2015 COMMERCIO TRA UE E PAESEI TERZI-ANTIDUMPING LOTTA ALLE DROGHE. Commercio di medicinali contenenti l’efedrina o la pseudoefedrina – Nozione di sostanza classificata” – Composizione – Esclusione dei medicinali in quanto tali o solo di quelli contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente estratte – Nozione di medicinale”. Gli articoli 2, lettera a , rispettivamente, del regolamento CE numero 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e del regolamento CE numero 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, devono essere interpretati nel senso che un medicinale, come definito all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dal regolamento CE numero 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, non può, in quanto tale, essere qualificato come sostanza classificata , anche supponendo che esso contenga una sostanza prevista nell’allegato I al regolamento numero 273/2004 nonché nell’allegato al regolamento numero 111/2005 e che può essere facilmente utilizzata o estratta con mezzi di facile applicazione o economici. Contra EU C 2014 2060 annota su questa rivista e si fa presente che il 12/2/15 la CGUE si pronuncerà su un altro analogo caso C 369/13 . EU C 2015 54, C-647/13 4 FEBBRAIO 2015 DIRITTI FONDAMENTALI, PREVIDENZA SOCIALE,REGIME PENSIONISTICO, PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE. Condizioni per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione in uno Stato membro – Presa in considerazione dei periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale al servizio di un’istituzione dell’Unione – Equiparazione del periodo di disoccupazione nelle istituzioni europee a un periodo di lavoro. L’art. 10Carta dei diritti fondamentali dell’UE CE , in combinato disposto con il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee istituito con il regolamento CEE, Euratom, CECA numero 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento CE, Euratom numero 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, osta alla normativa di uno Stato membro Belgio, ndr , come quella di cui trattasi nel procedimento principale, interpretata nel senso che, per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione, non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti in qualità di agente contrattuale presso un’istituzione dell’Unione europea stabilita in tale Stato membro e non sono equiparati ai giorni di lavoro quelli di disoccupazione per i quali è stata versata un’indennità di disoccupazione in applicazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, mentre i giorni di disoccupazione indennizzati in conformità della normativa del suddetto Stato membro beneficiano di una siffatta equiparazione. Sul punto cfr. ordinanza EU C 2010 420 caso Ricci e Pisaneschi e sentenze EU C 2010 581 e 2004 821 casi Elchinov e My.