RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 38, C-417/13 28 GENNAIO 2015 POLITICA SOCIALE PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO. Discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento – Giustificazione – Idoneità a realizzare lo scopo perseguito – Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento. Il diritto dell’Unione, segnatamente gli att. 2 e 6, paragrafo 1, Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale austriaca, ndr , come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull’età. Finché non sarà approvato un sistema che sopprima questa discriminazione potrà essere concessa una compensazione finanziaria, non necessariamente consentita dall’articolo 16, corrispondente al versamento della differenza tra la retribuzione che egli avrebbe ottenuto in assenza di una tale discriminazione e quella effettivamente ottenuta. Infatti il ripristino della parità di trattamento comporta la concessione, ai dipendenti che hanno acquisito esperienza, almeno in parte, prima del compimento del diciottesimo anno di età, dei medesimi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di analoga durata, per quanto riguarda il computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma altresì l’avanzamento negli scatti retributivi. Il lavoratore deve provarli al datore, ma questo onere di cooperazione viene meno se la legge nazionale è discriminatoria e se la sua azione è volta ad ottenere questa parità di trattamento. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, esso non osta a che un termine nazionale di prescrizione dei diritti fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione inizi a decorrere prima della pronuncia di una sentenza della Corte che definisce chiaramente la situazione giuridica in materia. Si noti come nella EU C 2015 20 del 21/01/15, interpretando le stesse norme e la stessa legge nazionale, la CGUE abbia invece legittimato l’esclusione dei periodi di formazione anteriori al compimento della maggiore età ai fini della concessione del diritto alla pensione di vecchia e del calcolo del suo importo. EU C 2015 37, C-375/13 28 GENNAIO 2015 SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. Contratti conclusi dai consumatori – Consumatore, domiciliato in uno Stato membro, che ha acquistato titoli emessi da una banca stabilita in un altro Stato membro presso un intermediario stabilito in un terzo Stato membro – Competenza a conoscere dei ricorsi proposti contro la banca emittente di detti titoli. L’articolo 15 paragrafo 1 Regolamento 44/2001/CE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, un ricorrente che, in qualità di consumatore, abbia acquistato un’obbligazione al portatore da un terzo professionista, senza che tra detto consumatore e l’emittente di tale obbligazione sia stato concluso un contratto – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, non può avvalersi della competenza prevista da tale disposizione né di quella sancita dall’articolo 5 punto 1 lett. a . ai fini dell’azione esperita contro detto emittente e fondata sulle condizioni inerenti al titolo obbligazionario, sulla violazione degli obblighi di informazione e di controllo nonché sulla responsabilità derivante dal prospetto. Potrà esperirla, ex articolo 5 punto 3, solo se tale responsabilità rientra nell’ambito della materia contrattuale di cui al punto 1 e la competenza spetterà al giudice del domicilio del ricorrente che potrà concretizzare il danno soprattutto se si verifica direttamente su un suo conto bancario presso una banca avente sede nell’ambito della sua competenza territoriale. Nell’ambito dell’esame della competenza giurisdizionale, ai sensi del Regolamento numero 44/2001, non è necessario procedere a un’istruzione probatoria dettagliata per quanto riguarda gli elementi di fatto controversi che sono pertinenti ai fini tanto della competenza quanto della sussistenza del diritto azionato. Il giudice adito può tuttavia esaminare la propria competenza internazionale tenendo conto di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto. Fattispecie relativa all’acquisto, presso una banca austriaca, di certificati quote di un fondo comune d’investimento estero emessi da una nota banca inglese che aveva una filiale a Francoforte.