RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 25, C-463/13 22 GENNAIO 2015 LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI. Lotta al gioco d’azzardo - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizioni per motivi imperativi di interesse generale. Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. Fattispecie relativa alle pregiudiziali sollevate dal CDS, presso cui due noti gestori hanno impugnato la sentenza del Tar Lazio numero 1884/13, sulla compatibilità delle LL. numero 44/12 e numero 246/06 con queste norme e con i principi di diritto sanciti dalle sentenze Placanica e a. C-338/04, C-359/04 e C-360/04, EU C 2007 133 e soprattutto Costa e Cifone C-72/10 e C-77/10, EU C 2012 80 . EU C 2015 27 e 28, C-419/13 e C-441/13 22 GENNAIO 2015 RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - TUTELA DEL COPYRIGHT. Diritto di distribuzione di opere sulle quali i diritti connessi a quello d’autore si sono esauriti od il cui contenuto è dematerializzato - Foro delle controversie. L’articolo 4, paragrafo 2, direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione europea con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.§ L’articolo 5, punto 3, del regolamento CE numero 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene. EU C 2015 26, C-401/13 e C-432/13 22 GENNAIO 2015 SICUREZZA SOCIALE. Mancata concessione della pensione di vecchiaia a migranti comunitari nella fattispecie coniugi con lo status di rifugiati politici rimpatriati. L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c , del regolamento CEE numero 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE numero 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento CE numero 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento. EU C 2015 20, C-529/13 21 GENNAIO 2015 PRINCIPI, OBIETTIVI E MISSIONI DEI TRATTATI. Regime pensionistico dei pubblici funzionari e riscatto dei periodi di lavoro effettuati prima della maggiore età. Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a , e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale nella fattispecie austriaca, nda come quella oggetto della causa principale, che escluda che si prendano in considerazione periodi di formazione compiuti da un funzionario precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della concessione del diritto a pensione e del calcolo dell’importo della sua pensione di vecchiaia, nei limiti in cui essa, da un lato, risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una legittima finalità di politica di occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale finalità. EU C 2015 21, C-482/13 21 GENNAIO 2015 RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI E TUTELA DEI CONSUMATORI. Contratti conclusi tra consumatori e professionisti – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola relativa agli interessi di mora – Clausole abusive – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Moderazione dell’importo degli interessi – Competenze del giudice nazionale. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale, affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione nazionale non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta clausola e non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere abusivo della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. EU C 2015 10, C-30/14 15 GENNAIO 2015 RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - TUTELA DEL COPYRIGHT. Tutela giuridica delle banche dati – Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis – Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati. La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.