RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II SENTENZA DELL’ 1 GIUGNO 2021, numero 06497 IMPUGNAZIONE –CONOSCENZA - DECADENZA L’istanza di ostensione denota la conoscenza dell’atto amministrativo Il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione dell’atto amministrativo inizia a decorrere dalla presentazione da parte del ricorrente dell’istanza volta ad ottenere l’ostensione della documentazione alla base del provvedimento, potendosi da ciò desumere la consapevolezza dell’interessato dell’esistenza del provvedimento stesso, quantomeno nei suoi elementi essenziali l’Autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il soggetto in favore del quale l’atto è stato rilasciato . In ragione della necessità di garantire la certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, la piena conoscenza” dell’atto art. 41, comma 2, c.p.a. presuppone non già la conoscenza integrale dell’atto medesimo bensì la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, senza che possa, per ciò solo, ritenersi leso il diritto di difesa e ad un giusto processo, invero garantito dalla congruità del termine decadenziale e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti. Conformi Consiglio di Stato, Sez. IV, numero 8149/2020 Consiglio di Stato, Sez. V, numero 4129/2017 Consiglio di Stato, Sez. III, numero 5511/2016. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA DELL’1 GIUGNO 2021, numero 04201 GARA D’APPALTO – GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ – ESCLUSIONE – LIMITE TEMPORALE Art. 80, co. 5, D.lgs. numero 50/2016 il decorso del tempo incide sulla valutazione di affidabilità del concorrente. Il comma 10-bis dell'art. 80, D.lgs. numero 50/2016 - inserito dal D.L. 18 aprile 2019, numero 32, convertito in L. 14 giugno 2019, numero 55 c.d. sblocca cantieri – risponde all'esigenza di delimitare il periodo durante il quale una pregressa vicenda professionale negativa possa comportare l'esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara. La disposizione si fonda sulla consapevolezza che, con il passare del tempo, le pregresse vicende professionali perdono il loro disvalore ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità del concorrente e possono ritenersi superate dalla regolare continuazione dell'attività di impresa. In base a quanto previsto dal primo periodo del comma 10-bis prefato, salvo i casi di cui alle lettere b e c del comma subito precedente, qualsiasi altro fatto” che possa dar luogo ad un provvedimento di esclusione ai sensi del comma 5 dell'art. 80 conserva tale valenza per una durata non superiore al triennio. Pertanto, nei casi in cui il Legislatore utilizza l'espressione durata dell'esclusione e fa riferimento ai casi di cui al comma 5 , indica la durata del periodo in cui la S.A. può disporre l'esclusione in base al medesimo fatto rilevante ai sensi del medesimo quinto comma. Circa l’individuazione del dies a quo per il computo del triennio, la Legge fa riferimento, in via alternativa, alla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione” o, se tale provvedimento sia stato contestato in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza”. In altri termini, ove sia stato adottato un provvedimento di risoluzione, il triennio decorrerà dal momento dell’adozione del provvedimento stesso, ovvero, se contestato in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa, sicché nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante, ai fini della propria valutazione circa l’esclusione dell’operatore economico, deve tenere conto del fatto” di cui al comma 5 dell’art. 80. Conformi Consiglio Stato, Sez. V, 29 ottobre 2020, numero 6635. TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II SENTENZA DEL 31 MAGGIO 2021, numero 01351 DOPPIA CONFORMITÀ – SILENZIO – POTERE VINCOLATO - VIZIO FORMALE Se il potere è vincolato, il vizio formale deve essere valutato alla luce del contenuto sostanziale. Il potere dell’ente pubblico correlato ad una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. numero 380 del 2001 ha natura dovuta e vincolata, in quanto condizionato esclusivamente all’accertamento dell’eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia a quello della presentazione della domanda c.d. doppia conformità” . L’esercizio di tale potere non prevede, quindi, alcun margine di discrezionalità, essendo rigorosamente ancorato all’accertamento della suddetta conformità. Laddove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.P.R. numero 380/2001, è integrata una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole per il richiedente cd. silenzio-diniego il quale va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, adducendo esclusivamente ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi, con esclusione del vizio motivazionale del quale la fattispecie in questione è ope legis strutturalmente carente. Essendo un atto vincolato, inoltre, non rilevano le violazioni della normativa sul procedimento o sulla forma degli atti, allorché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato art. 21-octies, comma 2, L. numero 241/1990 . Pertanto non assume decisiva rilevanza la mancata corrispondenza tra i motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria nel preavviso di diniego e le ragioni del definitivo rigetto contenute nel provvedimento finale, essendo necessario verificare, a prescindere dalla suddetta non corrispondenza, se oggettivamente sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di accertamento di conformità. Conformi Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2020, numero 179 T.A.R. Lazio -Roma, Sez. II-quater, 11 giugno 2020, numero 6394 T.A.R. Campania-Napoli, Sez. III, 4 febbraio 2019, numero 609 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 gennaio 2019, numero 186. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA DEL 26 MAGGIO 2021, numero 4061 SICUREZZA - WHITE LIST – INFILTRAZIONE MAFIOSA Ai fini della richiesta di iscrizione nella White list possono rilevare anche fatti risalenti nel tempo. In relazione al diniego di iscrizione nella White list, il Prefetto ha l'obbligo di pronunciarsi in via espressa sulla domanda, valutando discrezionalmente la sussistenza o meno del tentativo di infiltrazione mafiosa art. 3, commi 2 e 3, del d.p.c.m. 18 aprile 2013, aggiornato dal successivo d.p.c.m. 24 novembre 2016 . L’iscrizione suddetta è disciplinata dagli stessi principi che regolano l'interdittiva antimafia, pertanto valgono le medesime regole normative e i principi interpretativi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza amministrativa la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla base, oltre che della regola causale del più probabile che non , anche dei dati di comune esperienza. Sotto il profilo probatorio, occorre dimostrare non già l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza. È possibile, inoltre, attribuire rilevanza a fatti risalenti nel tempo, in quanto l'attualità dell'indizio/fatto non è condizione richiesta dalla norma, tenuto conto che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa. La natura stessa delle organizzazioni criminali, d’altronde, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile.