RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA DEL 7 MAGGIO 2021, N. 406 BENI CULTURALI E AMBIENTALI – SOPRINTENDENZA – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SINDACATO DEL G.A. - LIMITI Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Soprintendenza. Con la decisione in esame il C.G.A. evidenzia che la discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali nelle materie di sua competenza, è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione ed all’accertamento di fatti. Tanto premesso il Collegio precisa che, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza l’Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione. Ad avviso del C.G.A., dunque, sugli atti della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali, essendo gli stessi sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo intrinseco in ordine alle valutazioni tecniche opinabili, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio da parte del suddetto giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione fermo però restando che anche sulle valutazioni tecniche è esercitabile in sede giurisdizionale il controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza ed attendibilità . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA DEL 6 MAGGIO 2021, N. 3529 PROCESSO AMMINISTRATIVO – GIUDICATO – SOPRAVVENIENZE - EFFETTI L’effetto delle sopravvenienze sul giudicato amministrativo. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato esamina il tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze giuridiche e fattuali sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva del giudicato. Più nel dettaglio, il Collegio richiama l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria secondo cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile. Ad avviso del predetto orientamento, la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima. A tanto il riferito orientamento aggiunge che pure per le situazioni istantanee la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile che è logico e pratico, ancor prima che giuridico , nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Plenumero , 9 giugno 2016, numero 11. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA DEL 6 MAGGIO 2021, N. 3545 EDILIZIA – ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ – SILENZIO DELLA P.A. Il silenzio della P.A. sull’istanza di accertamento di conformità. Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato chiarisce che il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del T.U. sull’edilizia ha un valore legale tipico di rigetto e cioè costituisce una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2017, numero 410. Tanto chiarito, il Collegio rileva che la previsione di un’ipotesi di silenzio significativo è stata dettata nell’interesse precipuo del privato, cui è stata in tal modo consentita una sollecita tutela giurisdizionale ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, il successivo, eventuale atto espresso di diniego, impugnabile con motivi aggiunti, non è inutiliter datum, posto che il relativo e doveroso corredo motivazionale individua le ragioni della decisione amministrativa e consente di meglio calibrare le difese dell’istante. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II DECRETO 04 MAGGIO 2021, N. 2289 PROCESSO AMMINISTRATIVO – DECRETO MONOCRETICO CAUTELARE - APPELLO L’appellabilità del decreto monocratico cautelare condizioni di ammissibilità. Con il decreto presidenziale in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’appellabilità del decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del TAR, chiarendo preliminarmente che, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’appello avverso tale decreto monocratico cautelare può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio. Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che tali provvedimenti monocratici impugnabili, aventi solo veste formale di decreto o decreti meramente apparenti” , si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere, come negli eccezionali casi di un decreto cui non segua affatto una camera di consiglio o in cui la fissazione della camera di consiglio avvenga con una tempistica talmente irragionevole da togliere ogni utilità alla pronuncia collegiale con incidenza sul merito del giudizio di talché residuino al limite questioni risarcitorie , dovendo in tali casi intervenire il giudice di appello per restaurare la corretta dialettica fra funzione monocratica e funzione collegiale in primo grado.