RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 28 APRILE 2021, N. 3430 EDILIZIA – ABUSO EDILIZIO – REPRESSIONE DELL’ABUSO - SILENZIO DELLA P.A. – AZIONE AVVERSO IL SILENZIO – PRESUPPOSTI. I presupposti dell’azione avverso il silenzio della P.A. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’azione avverso il silenzio della P.A. e sui presupposti per l’accoglimento della stessa con riguardo ad un caso di repressione di un abuso edilizio. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come la predetta azione assuma una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia l’accertamento dell'obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare ai sensi dell'art. 2 della L.n. 241 del 1990, sia la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all'adozione di un provvedimento esplicito con possibilità, altresì, di formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio . Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che, affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte. Ebbene, facendo applicazione delle coordinate interpretative appena esposte al caso di specie, il Collegio conclude nel senso che non possa dubitarsi della sussistenza dell'obbligo comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi, presentata dal proprietario dell’area confinante a quella di realizzazione delle opere abusive. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che non sussiste nella specie un’inerzia amministrativa, avendo il Comune comunque concluso il procedimento amministrativo di repressione degli abusi edilizi, sollecitato dal ricorrente, manifestando una volontà dispositiva ostativa alla demolizione delle opere allo stato residuanti nell’area di proprietà dei controinteressati, ritenute dall’Amministrazione assentite da titoli in sanatoria. Secondo il Collegio, dunque, il Comune è pervenuto all’archiviazione del relativo procedimento amministrativo di repressione degli abusi edilizi , assumendo una decisione censurabile con un’azione impugnatoria, ma non con il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAPER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 22 APRILE 2021, N. 354 AMBIENTE – TUTELA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SILENZIO ASSENSO. La tutela dell’ambiente impone l’obbligo di provvedere espressamente. Con la decisione in oggetto il C.G.A. esclude che l’istituto del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di ambiente e di salute pubblica. In particolare, il Collegio rileva che, a fronte di un rafforzamento progressivo della concezione unitaria dell’ambiente, in una pluralità di pronunce la Corte di Giustizia UE ha espresso il principio per cui sussiste – in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali – l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che presupponga e dia conto dell’istruttoria svolta. A tanto il C.G.A. aggiunge che, pur non rinvenendosi un’indicazione della giurisprudenza costituzionale in senso preclusivo alla possibilità per il legislatore ordinario statale di dotarsi dello strumento di semplificazione procedimentale rappresentato dal silenzio-assenso anche in materia ambientale, esso si fonda sul presupposto che si tratti di valutazioni a tasso di discrezionalità non elevatissimo. Peraltro – osserva ancora il Collegio - neppure la giurisprudenza comunitaria ha fornito indicazioni preclusive in tal senso, solo quando, però, per garantire effettività agli interessi tutelati tutela della salute , sia necessaria una espressa valutazione amministrativa, quale un accertamento tecnico o una verifica. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 17. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAPER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE ORDINANZA 20 APRILE 2021, N. 351 PROCESSO AMMINISTRATIVO– INTERRUZIONE DEL PROCESSO – MORTE DEL DIFENSORE. L’interruzione del processo va comunicata anche alla parte personalmente. Con l’ordinanza in esame il C.G.A. chiarisce che il provvedimento che dispone l’interruzione del processo in caso di morte del difensore deve essere comunicato anche alla parte personalmente, affinché la stessa sia messa in condizione di sanare il vulnus che ha subito la difesa tecnica. Al riguardo, il Collegio chiarisce che la comunicazione alla parte personalmente si impone nel caso in cui la parte stessa si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, poiché, se la comunicazione fosse fatta presso il procuratore deceduto, la parte potrebbe non averne conoscenza. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAPER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 19 APRILE 2021, N. 328 PROCESSO AMMINISTRATIVO – GIURISDIZIONE – RIPARTO TRA G.A. E G.O. – CONCESSIONE DI SERVIZIO IDRICO. Il riparto di giurisdizione in materia di concessione di servizio idrico. Con la pronuncia in rassegna il C.G.A. si sofferma sul riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in riferimento ad una controversia riguardante i rapporti di dare-avere tra il Fallimento di una società e il Comune, a seguito della risoluzione anticipata della concessione relativa all’espletamento del servizio idrico. Più nel dettaglio, il Collegio precisa che la giurisprudenza tradizionale formatasi sull’art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di concessioni di beni o di servizi, riproposta - quanto ai servizi pubblici - con l’art. 133, comma 1, lett. c , c.p.a., è nel senso che la giurisdizione amministrativa riguardi tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto, a eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione. In senso conforme Cass. civ., Sez. Un. 4 agosto 2018, n. 20682. Tanto premesso, il C.G.A. rileva che, nella specie, la pretesa sostanziale non implica lo scrutinio dell’esercizio del potere pubblico, essendo limitata a stabilire la debenza, anche in punto di quantum, della somma azionata. Facendo governo delle coordinate ermeneutiche espresse, il Collegio ritiene dunque che la vicenda rientri nelle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi” devolute alla giurisdizione del g.o., non venendo in rilievo quel potere pubblico che è sotteso alla scelta legislativa sulla giurisdizione esclusiva del g.a.