RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

21 APRILE 2021, N. 77 EDILIZIA E URBANISTICA Norme della Regione Veneto – disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, recante Norme in materia di edificabilità dei suoli” – acconsentita regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo – applicabilità della normativa alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità o agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi, comportanti un aumento di volumetria o di superficie dell'edificio nella misura prevista – regolarizzazione delle difformità edilizie mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività [SCIA] – illegittimità costituzionale In tema di condono edilizio, la giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici integralmente sottratti al legislatore regionale , le scelte di principio, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili. Solo nel rispetto di tali scelte di principio, competono poi alla legislazione regionale l’articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 73/2017 in tema di condono edilizio straordinario”, spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici integralmente sottratti al legislatore regionale , le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni [in materia di governo del territorio] il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria o allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, e, a maggior ragione, il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. 16 APRILE 2021, N. 69 PROCESSO PENALE Misure cautelari personali – revoca e sostituzione delle misure – revoca della custodia cautelare e applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] a seguito di sentenza di assoluzione per infermità mentale – previsione, secondo costante interpretazione, del previo parere del pubblico ministero. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze – previsione che il giudice provvede, a norma dell'art. 312 codice di procedura penale, se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – manifesta inammissibilità. Non c’è dubbio che, durante il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, debba essere assicurata all’internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche. Cionondimeno, detto ricovero è pur sempre la modalità prevista dall’ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell’internato. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 253/2003 la situazione dell'infermo di mente che abbia compiuto atti costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza appunto della sua infermità, è per molti versi assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore. Anche per l'infermo di mente l'automatismo di una misura segregante e totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. 16 APRILE 2021, N. 68 CORTE COSTITUZIONALE Pronunce della Corte Costituzionale – dichiarazione di illegittimità costituzionale – effetti retroattivi – deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna – inapplicabilità ai casi di sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di sanzioni amministrative qualificabili come penali ai sensi della CEDU – illegittimità costituzionale. L’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale , in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , è costituzionalmente illegittimo. Non appare, in effetti, costituzionalmente tollerabile che taluno debba rimanere soggetto per cinque anni, anziché per un periodo di tempo nettamente minore, ad una sanzione inibitoria della guida di veicoli a motore – con tutte le limitazioni che ciò comporta nella vita contemporanea, compresa, nel caso di specie, l’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa – inflittagli sulla base di una norma che, all’indomani del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata riconosciuta contrastante con la Costituzione. Ciò, quando invece il condannato a una, anche modesta, pena pecuniaria potrebbe giovarsi, finché non è eseguita, della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che ne mitighi l’importo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 63/2019 anche alle sanzioni amministrative punitive” si applica il principio di retroattività della lex mitior.