RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 19 APRILE 2021, N. 326 CONTRATTI PUBBLICI – GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI – OBBLIGO DICHIARATIVO. L’obbligo dichiarativo in caso di grave illecito professionale. Con la sentenza in oggetto il C.G.A. si sofferma sugli obblighi dichiarativi posti a carico del concorrente in ordine ai gravi illeciti professionali. In primo luogo, il Collegio rileva che, sia ai sensi della normativa comunitaria direttamente applicabile art. 57, comma 7, Direttiva n. 2014/24/UE sia ai sensi della normativa introdotta a livello nazionale l'art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016, come novellato dalla l. n. 55/2019 , la Stazione Appaltante non può escludere dalla gara un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l'ultimo triennio nel caso di contestazione giudiziale tale arco temporale deve essere computato a far data dal passaggio in giudicato della relativa sentenza . In secondo luogo, il C.G.A. rileva che l’obbligo declaratorio in sede di gara non può avere un carattere omnicomprensivo di ogni e qualsiasi vicenda storica del concorrente, a pena di appesantire oltre misura il procedimento di gara sia in termini di oneri dichiarativi del concorrente, sia avuto riguardo alla corrispondente attività valutativa del seggio di gara secondo il Collegio, dunque, deve escludersi che le cause di esclusione che hanno perduto rilevanza temporale debbano comunque essere dichiarate. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA 16 APRILE 2021, N. 323 INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PRESUPPOSTI – LEGAME PARENTALE. L’interdittiva antimafia torna all’esame del C.G.A. Con la pronuncia in commento il C.G.A. prende in esame l’istituto dell’interdittiva antimafia evidenziando che il legame parentale non costituisce di per sé un indizio dell’infiltrazione mafiosa, specie laddove il parente deriva la propria presunta pericolosità dalla frequentazione di altri soggetti. Al riguardo il Collegio chiarisce che la pericolosità sociale non si trasferisce automaticamente da un parente all’altro ma occorre almeno ipotizzare che dal rapporto di parentela sia scaturita una cointeressenza in illeciti rapporti o compartecipazione in azioni sospette. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 14 APRILE 2021, N. 3085 CONTRATTI PUBBLICI – AGGIUDICAZIONE – RICORSO DI PRIMO GRADO – INAMMISSIBILITA’. La sorte dell’aggiudicazione dopo la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato pone l’accento sulla sorte del provvedimento di aggiudicazione di una gara per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto contro il provvedimento stesso. In particolare, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del c.p.a. come modificato dall’art. 4, comma 4, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dall’art. 1, comma 1, della L. 11 settembre 2020, n. 120 , la predetta declaratoria, determinando l’accertamento della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, comporta l’esclusione di qualsivoglia effetto invalidante o caducante sugli atti e i contratti a valle, e da esso logicamente e giuridicamente dipendenti. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 13 APRILE 2021, N. 2999 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SEMPLIFICAZIONE – ACCORDO DI PROGRAMMA. L’accordo di programma tra pubbliche amministrazioni. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’accordo di programma. Preliminarmente il Collegio richiama l’orientamento secondo cui tale accordo costituisce una species del più ampio genus degli accordi di programmazione negoziata e, in linea ancora più generale, dell’istituto degli accordi fra amministrazioni di cui all’art. 15 della L. n. 241 del 1990, che ne scandisce la disciplina residuale, per quanto non espressamente previsto in quella speciale di cui all’art. 34 d.lgs. n. 267/2000. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1948 Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3458 Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2012, n. 5450. In aggiunta il Consiglio di Stato precisa che il suddetto istituto rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale finalizzato alla definizione e all’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, che implica l’azione integrata di più amministrazioni, di modo che con la sottoscrizione dell’accordo, queste assumono pari dignità in ragione della coessenzialità dell’apporto di ciascuna di esse. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1948 Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413. Ciò posto, il Collegio conclude nel senso che l’istituto in esame non è qualificabile alla stregua di un qualsiasi contratto civilistico o negozio stipulato in base al codice civile.