RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA DEL 9 APRILE 2021, N. 6 ESPROPRIAZIONE – OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE – RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA – GIUDICATO CIVILE L’occupazione acquisitiva” torna al vaglio della Plenaria. Con la sentenza in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla seguente peculiare questione in tema di occupazione illegittima di beni immobili la rilevanza del giudicato civile di rigetto formatosi sulla domanda di risarcimento per equivalente e l’efficacia dello stesso rispetto alla domanda di risarcimento in forma specifica, intentata successivamente dinanzi al giudice amministrativo. All’esito di un articolato percorso logico-giuridico la Plenaria formula i seguenti principi di diritto i in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione di natura personale e obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione di natura reale, petitoria e reipersecutoria di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ii ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un’espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte motiva” in combinazione con la parte dispositiva” della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della cd. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ORDINANZA DEL 13 APRILE 2021, N. 3006 PROCESSO AMMINISTRATIVO – ATTI DI PARTE - LIMITI DIMENSIONALI I limiti dimensionali degli scritti difensivi. Con l’ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sulla disciplina dettata dall’art. 13-ter, delle norme di attuazione del c.p.a. introdotto dalla legge di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 in tema di superamento dei limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi. Preliminarmente il Collegio rileva che il citato art. 13-ter sanziona in termini non di nullità, bensì di inutilizzabilità” le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice è autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali ove ingiustificata sia tale da compromettere l’esame tempestivo e l’intellegibilità della domanda. Tanto considerato, il Consiglio di Stato evidenzia che la sinteticità degli atti non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì è oramai una regola del processo amministrativo che coinvolge peraltro anche il giudice art. 3 del c.p.a. , strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata art. 111 della Costituzione . CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA DEL 18 MARZO 2021, N. 2350 CONTRATTI PUBBLICI – CAUSE DI ESCLUSIONE – CENTRO DECISIONALE – UNICITA’ L’unicità del centro decisionale come causa di esclusione dalla gara. Con la decisione in esame il Consiglio di Stato si sofferma sulla particolare causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 5, lett. m , del d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione all’ipotesi che l’operatore economico si trovi - rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento - in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in virtù della quale le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Preliminarmente il Collegio evidenzia come il riferimento all’unicità del centro decisionale contenuto nella citata disposizione chiarisca la ratio della disposizione medesima, che è quella di evitare il rischio di un previo accordo tra gli offerenti appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici , il quale comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che la finalità pro-concorrenziale è interna alla singola gara, cioè ad ogni gara che sia finalizzata all’aggiudicazione di un determinato affidamento e, quindi, di un determinato contratto di appalto il richiamato art. 80, co. 5, lett. m , del d.lgs. n. 50/2016 si riferisce, infatti, alla medesima procedura di affidamento”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA DEL 12 MARZO 2021, N. 2146 PUBBLICO IMPIEGO – PROCESSO PENALE – SPESE LEGALI - RIMBORSO Il rimborso delle spese legali presuppone l’assenza del conflitto di interesse. Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato richiama il pacifico orientamento secondo cui, in tema di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse da parte dell'amministrazione datrice presuppone che non vi sia un conflitto d'interesse. Ad avviso del predetto orientamento, quindi, è necessario che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale. In senso conforme Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3026.