RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 APRILE 2021, N. 67 GOVERNO. Presidente del Consiglio dei ministri - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Compressione del diritto al lavoro, della libertà personale, della libertà di circolazione, della libertà di riunione, della libertà di culto, della libertà di opinione e del diritto all’informazione, del diritto alla cura e della libertà dall’obbligo sanitario, del diritto al libero esercizio delle arti e delle scienze e al loro libero insegnamento, del diritto all’istruzione, della libertà di iniziativa economica – inammissibilità. Con riferimento al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti delle Camere e, ove occorra, del Governo, sollevato dalla deputata Sara Cunial in relazione ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus, dalla stessa narrativa del ricorso emerge che la ricorrente ha potuto partecipare, con pienezza di facoltà di espressione e di voto, al dibattito parlamentare sul contenuto dei decreti-legge e sulla loro conversione in legge e che, quindi, non è mancato il confronto parlamentare, avendo avuto i deputati la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 60/2020 la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve fondarsi sull’allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. 13 APRILE 2021, N. 63 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Prestazioni economiche da inabilità permanente – menomazioni preesistenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e già indennizzate – previsione che la valutazione del grado di menomazione conseguente a un nuovo infortunio o a una nuova malattia professionale avviene senza tenere conto delle preesistenze – mantenimento dell’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciati prima dell’entrata in vigore del citato decreto ministeriale – illegittimità costituzionale parziale. L’interpretazione dell’art. 13, comma 6, d.lgs. n. 38/2000 fornita dalla Corte di Cassazione Cass. Civ., n. 6774/2018 e 6048/2018 porta a ritenere che l’assicurato, il quale ha già avuto dall’INAIL un indennizzo per la prima tecnopatia, ottiene di più, nella stima degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla seconda tecnopatia concorrente, del lavoratore che – in base al t.u. infortuni – non avesse ricevuto alcun precedente indennizzo, con una conseguente disparità di trattamento priva di giustificazione. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ., n. 6774/2018 il primo periodo dell’art. 13, co. 6, d.lgs. n. 38/2000 riguarda i casi di valutazione delle menomazioni preesistenti extralavorative o professionali non indennizzate in rendita. Tali menomazioni preesistenti assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all’art. 79 T.U. Il secondo periodo riguarda invece la diversa ipotesi degli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in tal caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima del 12 luglio 2000, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. Vi è dunque una netta separazione tra i due regimi, con un regime più favorevole al lavoratore rispetto alla unificazione dei postumi invalidanti previsto dall’art. 80 t.u. e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 4 . In base alla norma di legge risulta che qualora il lavoratore goda di una rendita per una malattia professionale denunciata prima dell’entrata in vigore della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 ovvero prima del 25 luglio del 2000 e successivamente venga colpito da una nuova malattia professionale non importa se concorrente o coesistente il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia professionale deve essere valutato senza tenere conto delle preesistenti menomazioni ed il lavoratore percepirà pertanto sia la rendita già liquidata in base al TU n. 1124 del 1965, sia la prestazione per la nuova malattia da liquidarsi in base allo stesso D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13. 8 APRILE 2021, N. 62 CIRCOLAZIONE STRADALE. Reato di guida sotto l’influenza dell’alcool – sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 – riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità – inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d , della legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale , sollevate – in riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 – dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza del 22 novembre 2019, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2020, sono inammissibili. Il rimettente, infatti, sollecita una pronuncia additivo-manipolativa – finalizzata ad individuare un istituto o una prestazione che estenda il beneficio della riduzione della sospensione della patente –tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. In senso conforme, cfr. Corte Cost. n. 212/2019 rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare.