RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIODISTATO,SEZ. VI SENTENZA DEL 15 MARZO 2021, N. 2207 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – AUTOTUTELA – ANNULLAMENTO D’UFFICIO. L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 Con la sentenzainesameil Consiglio di Stato pone l’accento sul limite temporale di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies, co. 1, della L. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte della P.A Preliminarmente il Collegio rileva che unalettura costituzionalmente orientatadella citata disposizioneporta ad affermare che il limite temporale dei 18 mesi,in ossequio al principio del legittimo affidamento con riguardo alla posizione di colui che ha ottenuto un provvedimentoautorizzatorioo di attribuzione di vantaggi economici,trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge,e se grazie a tale comportamento l’amministrazione si sia erroneamente determinata a suo tempo a rilasciare il provvedimento favorevole. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che, incaso contrario, non potendo l’ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale di 18 mesi oltre il quale è impedita la rimozione dell’atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario. In senso conforme Cons. Stato,sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192. CONSIGLIO DISTATO,SEZ. III SENTENZA DELL’11 MARZO 2021, N. 2094 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ORGANIZZAZIONE – DELEGA. E’ estraneo all’istituto della delega il riparto interno di competenze tra uffici. Con la pronunciainoggettoil Consiglio di Stato prende in esame l’istituto della delega. Più nel dettaglio, il Collegio osserva che tale istitutoconcerne relazioni interorganiche ovvero intersoggettive non anche il riparto interno di competenze tra uffici. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, il predettoistitutosi colloca nell’ambito del modello della c.d. amministrazione indiretta o esercizio indiretto della funzione amministrativa , e si distingue in delegazione interorganica ovvero intersoggettiva proprio a seconda che il trasferimento dell’esercizio della funzione amministrativa coinvolga figure soggettive diverse, ovvero soltanto organi appartenenti alla medesima struttura. Tanto considerato, il Collegio conclude nel sensocheil richiamo ai princìpi in materia di delega èimproprio allorchévengano in considerazionedelle mere relazioni fra uffici, che non coinvolgono altri organi o enti. CONSIGLIO DISTATO,SEZ. V SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2021, N. 1515 CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURE NEGOZIATE – PRINCIPIO DI ROTAZIONE. Il principio di rotazione si applica solo nelle procedure negoziate. Con la decisioneinrassegnail Consiglio di Stato chiarisceche nelle procedure negoziate il principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Sicché, il Collegio conclude nel senso che, quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate. CONSIGLIODISTATO,SEZ. V SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2021, N. 1497 PROCESSO AMMINISTRATIVO – GRADUAZIONE DEI MOTIVIDIRICORSO. L’ordine di esame dei motivi di censura è rimessoalla prospettazione di parte. Con la sentenzaincommentoil Consiglio di Stato si sofferma sulla regola della graduazione dei motivi di ricorso da parte dell’interessato nell’ambito del processo amministrativo. In particolare, il Collegio richiama il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cuinel processo amministrativoimpugnatoriodi legittimità la parte può graduare, esplicitamente ed in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co.2,c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente. In senso conforme Cons. Stato, Ad.plen., 27 aprile 2015, n. 5. Ciò posto, il Consiglio di Stato rileva che la predetta regola operasiaper il giudizio amministrativo di primo grado,sia perilgiudizio di appello, regolato dal principio devolutivo sicché,l’ordine di esame dei motivi di censura è rimesso, in linea di principio, alla prospettazione di parte. In senso conforme Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 649.