RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA DEL 17 MARZO 2021, N. 41 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile – Giudici ausiliari – Corti d’appello – Stato giuridico e funzioni – assegnazione del giudice onorario ausiliario all’esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori, in conseguenza di situazioni organizzative temporanee ed eccezionali tali che ne impediscano la composizione e il regolare funzionamento – illegittimità costituzionale parziale. Gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia , convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono che gli stessi non si applichino soltanto in via transitoria e, cioè, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 103/1998 la magistratura onoraria, seppur non confinata alle sole funzioni monocratiche di primo grado, come avrebbe indotto una lettura testuale della citata norma costituzionale, potesse, in via eccezionale e temporanea, svolgere anche funzioni collegiali, partecipando a collegi del tribunale. SENTENZA DEL 12 MARZO 2021, N. 37 SALUTE Emergenza epidemiologica da COVID-19 – norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l’esercizio delle attività – esonero dall’obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l’utilizzo delle mascherine – disciplina dello svolgimento dell’attività sportiva e dell’attività motoria – disciplina dello svolgimento delle attività agricole, della caccia, della pesca e della cura degli animali addomesticati e del bestiame – deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione – previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi – previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, e gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività – disciplina dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività formative delle scuole dell’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università – disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell’assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti – poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da COVID-19 – previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione – poteri di intervento del Presidente della Regione – previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite - Costituzione di una Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19 – compiti – compito di promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le forze dell’ordine ed eventuali portatori di interessi – illegittimità costituzionale. La malattia da COVID-19 è notoriamente presente in tutto il mondo, al punto che, fin dal 30 gennaio 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale, profondendo in seguito raccomandazioni dirette alle autorità politiche e sanitarie degli Stati. E, come noto, la profilassi internazionale concerne norme che garantiscano uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. Del resto, è ovvio che ogni decisione di aggravamento o allentamento delle misure di restrizione ricade sulla capacità di trasmissione della malattia oltre le frontiere nazionali, coinvolgendo così profili di collaborazione e confronto tra Stati, confinanti o meno. Pertanto, in base all’art. 117, co. 2, lett. q , Cost., rientra nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata internazionale” sulla base della diffusività che la connota. Né tale competenza ha tratti di trasversalità la materia della profilassi internazionale, infatti, ha un oggetto ben distinto, che include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 169/2017 a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività. SENTENZA DEL 5 MARZO 2021, N. 30 REATI E PENE Modifica all’art. 131-bis codice penale [esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto] – previsione che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di cui all’art. 337 codice penale [resistenza a un pubblico ufficiale] quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni – disposizione introdotta in sede di conversione – non fondatezza. L’art. 131-bis, co. 2, cod. pen., come modificato dall’art. 16, co. 1, lett. b , del decreto-legge n. 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica , convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2019, nella parte in cui stabilisce che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131-bis, nei casi di cui all’art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”, non è incostituzionale. Ed infatti, la scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell’esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, corrispondendo all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 156/2020 le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta.