RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II ORDINANZA DEL 09 MARZO 2021, N. 2013 GIURISDIZIONE – LEZIONE DELL’AFFIDAMENTO Alla Plenaria la questione della lesione dell’affidamento incolpevole del privato. Con l’ordinanza in commento la Seconda Sezione del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria le seguenti questioni a se sia ammissibile un motivo d’impugnazione volto a contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, formulato dalla parte che aveva introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, soprattutto quando il giudizio è stato introdotto in un contesto ordinamentale e giurisprudenziale completamente diverso da quello attuale b se il giudice possa comunque affrontare la questione della giurisdizione in generale, anche in caso di una declaratoria d’inammissibilità, dato che una cosa è l’effetto dell’esame della questione, altra è la questione in senso lato c in caso positivo, se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una domanda del privato diretta ad ottenere la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo ‒ emanato dalla medesima amministrazione ‒ favorevole all’interessato e, in particolare, di un titolo edilizio esplicito o implicito d se l’interessato ‒ a prescindere dalle valutazioni circa la sussistenza in concreto della colpa del pubblica amministrazione, del danno in capo al privato e del nesso causale tra l’annullamento e la lesione ‒ possa in astratto vantare un legittimo e qualificato affidamento sul provvedimento amministrativo annullato, idoneo a fondare un’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione e in caso positivo, in presenza di quali condizioni ed entro quali limiti può riconoscersi al privato un diritto al risarcimento per lesione dell’affidamento incolpevole. Proprio con riferimento al principio dell’affidamento il Collegio afferma che tale affidamento non è un diritto soggettivo bensì una situazione giuridica soggettiva dai tratti peculiari propri, idonea a fondare una particolare responsabilità, che si colloca tra il contratto e il torto civile. Ad avviso della Sezione, per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, occorre, da un lato, una condotta della pubblica amministrazione connotata da mala fede o da colpa in grado di far sorgere nell’interessato, versante in una condizione di totale buona fede, un’aspettativa al conseguimento di un bene della vita e, dall’altro, che la fiducia riposta da quest’ultimo in un esito del procedimento amministrativo a lui favorevole sia ragionevole e non colposamente assunta come fondata. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA DEL 09 MARZO 2021, N. 2007 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE DOCENTE – GRADUATORIE Il riparto di giurisdizione in tema di graduatorie del personale docente. Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato si sofferma sul riparto di giurisdizione in materia di graduatorie permanenti GAE del personale docente e di graduatorie di istituto. Preliminarmente il Collegio chiarisce che le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle suddette graduatorie permanenti non sono procedure concorsuali, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 tali atti sono, infatti, ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, co. 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Pl., 12 luglio 2011, n. 11 Cass. civ., sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27991. Tanto premesso, il Consiglio di Stato rileva che sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo qualora non venga in considerazione il diritto a permanere nelle GAE, bensì la diversa ipotesi che ha come presupposto le graduatorie d’istituto, a cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee in tal caso, la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo di formazione delle predette graduatorie di istituto a cui corrisponde una posizione soggettiva di interessa legittimo. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA DEL 05 MARZO 2021, N. 1867 EDILIZIA – TITOLO ABILITATIVO La natura vincolata delle istanze di concessione edilizia. Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la definizione delle istanze di concessione edilizia comporta un accertamento di carattere vincolato, caratterizzato dalla verifica della conformità della richiesta con la normativa urbanistico edilizia sicché, non è necessaria altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell'istanza alle predette prescrizioni. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2019, n. 3972. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE SENTENZA DEL 05 MARZO 2021, N. 192 PROCESSO AMMINISTRATIVO – RICORSO PER REVOCAZIONE La riqualificazione giuridica del ricorso per revocazione. Con la decisione in oggetto il C.G.A. prende in esame la particolare fattispecie della riqualificazione giuridica del ricorso di primo grado da revocazione straordinaria a revocazione ordinaria, affermando che in siffatta ipotesi devono trovare applicazione i diversi e più brevi termini entro cui può essere proposto il rimedio revocatorio ordinario ex art. 92 c.p.a. sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza ovvero sei mesi dal deposito della sentenza non notificata .