RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

3 MARZO 2021, N. 28 IMPIEGO PUBBLICO Docenti e ricercatori universitari – aspettativa per infermità – prevista impossibilità di protrazione per più di diciotto mesi – ipotesi di gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente/parzialmente invalidanti – mancata esclusione dal computo dei giorni di assenza per tali malattie, dei giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate dalle terapie non computabili secondo la contrattazione collettiva – illegittimità costituzionale parziale L’art. 68, co. 3, del d.P.R. n. 3/1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude, dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ , n. 6553/2019 in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali. 25 FEBBRAIO 2021, N. 22 IMPIEGO PUBBLICO Norme della Regione Siciliana – rimodulazione della pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – previsione che l'accordo di mobilità, per la ricollocazione del personale in eccedenza, regoli anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica – previsione che, ove ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno essere regolate col ricorso all'istituto del distacco del personale – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione Il comma 8 dell’art. 2 della legge della Regione Siciliana n. 17/2019 non apporta alcuna deroga alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165/2001, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale in esubero dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 257/2020 le disposizioni regionali che prevedono una peculiare ipotesi di distacco volta a sopperire a carenze di organico degli uffici, determinando una permanente utilizzazione dei lavoratori distaccati, sono costituzionalmente illegittime per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile”.