RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE DECRETO 17 FEBBRAIO 2021, N. 31 PROCESSO AMMINISTRATIVO – APPELLO SU ORDINANZA – MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA – LIMITI DIMENSIONALI. I limiti dimensionali degli atti di parte in caso di appello su ordinanza. Con il decreto presidenziale in oggetto il C.G.A.R.S. pone l’accento sui limiti dimensionali di una memoria di costituzione e risposta della parte appellata, qualora venga prospettata la necessità di riproporre in essa i motivi non esaminati dall’ordinanza appellata. Al riguardo il C.G.A.R.S. rileva che l’ onere di riproposizione espressa di domande ed eccezioni di primo grado, da parte dell’appellato vittorioso in primo grado, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a.” riguarda il solo caso di appello su sentenza e non si estende al caso di appello su ordinanza cautelare, dove, proseguendo il giudizio in primo grado, nessuna decadenza consegue alla omessa riproposizione in appello con memoria di tutti i motivi del primo grado. Ciò posto, il C.G.A.R.S. evidenzia poi che la valutazione che il giudice di secondo grado compie in caso di appello su ordinanza cautelare è necessariamente sintetica e complessiva da un lato, non esige l’esame puntuale di tutti i motivi del ricorso di primo grado dall’altro lato, va compiuta esaminando direttamente il fumus boni iuris e il periculum in mora in relazione al ricorso di primo grado valutato sinteticamente e complessivamente, e accessibile telematicamente d’ufficio insieme a tutto il fascicolo di primo grado, a prescindere da una analitica riproposizione di tutti i motivi mediante memoria ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.a Facendo applicazione dei suesposti principi, dunque, il C.G.A.R.S. respinge l’istanza di autorizzazione al superamento di limiti dimensionali nella specie presentata e conclude nel senso che la memoria della parte appellata per la fase cautelare, in caso di appello su ordinanza, può limitarsi ad un sintetico richiamo del ricorso di primo grado. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I PARERE 16 FEBBRAIO 2021, N. 203 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA – PRESUPPOSTI. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Con il parere in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana con riferimento ad una vicenda in cui il ricorso, pur avendo a oggetto un’ordinanza sindacale di un Comune della Sicilia, era stato rivolto al Presidente della Repubblica e non al Presidente della Regione Siciliana. Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso straordinario presentato al Consiglio di Stato avverso provvedimenti di Comuni siciliani, sia perché nella fattispecie si trattava di provvedimenti appunto adottati da enti i Comuni insistenti sul territorio siciliano, sia in virtù della competenza legislativa regionale di carattere generale sull’ordinamento degli enti locali. Al contempo, però, il Consiglio di Stato salvaguarda l’applicazione del meccanismo della translatio iudicii, stabilendo in particolare che, in caso di tempestiva ri proposizione del ricorso innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, devono essere fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda di annullamento. In senso conforme C.G.A.R.S. parere numero 184/2017 del 13 marzo 2017. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV 16 FEBBRAIO 2021, N. 1416 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – GARA PUBBLICA – NECESSITA’. Le concessioni demaniali marittime vanno assegnate mediante procedure comparative. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato prende in esame la disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime. Preliminarmente il Collegio evidenzia il principio in virtù del quale il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, co. 2, lettera e , Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tanto premesso, il Consiglio di Stato chiarisce che il suddetto principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. Osserva, infatti, il Collegio che la spiaggia è un bene pubblico demaniale art. 822 c.c. e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi art. 823 c.c. , sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione fonte di indiscussi guadagni , giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI 5 FEBBRAIO 2021, N. 1108 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE PRECARIO – STABILIZZAZIONE. Le deroghe al principio della indefettibilità del concorso pubblico. Con la sentenza in evidenza il Consiglio di Stato chiarisce che la deroga al principio dell’indefettibilità del concorso pubblico disposta dall’art. 1, commi 519 ss., e 558 ss., della L. numero 296 del 2006 può rientrare nell’area strettissima” delle eccezioni consentite dall’art. 97 Cost., in quanto muove dalle peculiari necessità funzionali al buon andamento dell’amministrazione di evitare il proliferarsi di contenziosi risarcitori per l’illegittima reiterazione di contratti a termine non sanzionabile nel pubblico impiego con la conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro , e ammessa soltanto entro limiti percentuali. Al riguardo il Collegio osserva che la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale precario precedentemente assunto con selezione pubblica appare bilanciare in modo ragionevole, da un lato, il principio costituzionale del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione e, dall’altro, la speditezza e la fluidità dell’intervento.