Rassegna del Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 2 FEBBRAIO 2021, N. 957 INTERDITTIVA ANTIMAFIA – ELEMENTI DI FATTO – VALUTAZIONE. I fatti indicati nell’interdittiva devono essere valutati unitariamente. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’interdittiva antimafia. In particolare, il Collegio chiarisce che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2020 n. 4837. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 FEBBRAIO 2021, N. 1049 INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PREVENZIONE PENALE ANTIMAFIA – RAPPORTI. Il rapporto tra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia. Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato esamina il rapporto tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione penale antimafia. In primo luogo, il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza penale secondo cui vanno esclusi, in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti. In senso conforme Cass. pen. sez. VI, 14 giugno 2019 ud. 9 maggio 2019 , n. 26342. In secondo luogo, il Consiglio di Stato aggiunge che la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo. Evidenzia, dunque, il Collegio come non sia casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario e le relative valutazioni, inclusa quella sull’ammissione presupponga l’adozione dell’informativa, rispetto alla quale rappresenta un post factum. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 27 GENNAIO 2021, N. 812 CONTRATTI PUBBLICI – CAUSE FACOLTATIVE DI ESCLUSIONE. Le cause facoltative di esclusione da una gara pubblica. Con la decisione in esame il Consiglio di Stato si sofferma sulle cause facoltative di esclusione da una gara pubblica. Più nel dettaglio, il Collegio rileva che, in applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, nonché del principio del rispetto dei diritti della difesa, le suddette cause come quelle delineate nelle lettere c e c-bis del comma 5 dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici possono venire in rilievo soltanto alla condizione che gli operatori economici siano stati apertamente informati in via preventiva, in maniera chiara, precisa e univoca, dell’esistenza di siffatte cause escludenti e dei correlativi obblighi dichiarativi, sia che tale informazione risulti direttamente dai documenti di gara, sia che essa risulti da un rinvio, in tali documenti, alla normativa legislativa pertinente. In senso conforme Corte Giust. UE sent. 14 gennaio 2021, causa C-387/19. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 22 GENNAIO 2021, N. 676 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE – RECLUTAMENTO. La P.A. ha un potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio. Con la decisione in esame il Consiglio di Stato pone l’accento sul potere discrezionale attribuito alla P.A. nell’individuazione dei titoli di studio necessari per la partecipazione ad una procedura selettiva. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come la giurisprudenza amministrativa riconosca in capo all'amministrazione che indice la procedura selettiva un siffatto potere. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351 Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che, in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098.