RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 GENNAIO 2021, N. 10 DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Demanio marittimo – norme della Regione Calabria – modifica alla legge regionale n. 17 del 2005 [Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo] – norme di salvaguardia – previsione che, nelle more dell’approvazione del piano comunale di spiaggia [PCS], possono essere comunque rinnovate le concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale”. Sostituzione delle parole concessioni demaniali marittime stagionali” con le parole concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale” – illegittimità costituzionale. La nuova ipotesi del rinnovo delle concessioni demaniali marittime già esistenti introdotta dalla legge regionale della Calabria n. 46/2019 – nel contesto di una norma di salvaguardia mirante semplicemente a dettare una disciplina transitoria nelle more dell’adozione di un organico piano di spiaggia da parte del Comune – finisce per essere sottratta alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per le ipotesi di rilascio di nuove concessioni, e per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. Un effetto già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 161/2020 la disciplina delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attinenti tanto alle competenze legislative statali quanto a quelle regionali. Tuttavia, i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell’Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e , Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali. 22 GENNAIO 2021, N. 7 VOLONTARIATO. Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – salute e politiche sociali – concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore dei nuclei familiari con almeno un componente residente in Regione da non meno di cinque anni continuativi – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 9, co. 51, lett. b , della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13/2019 ha previsto che [l]e risorse del fondo per il contrasto alla povertà trasferite ai Servizi sociali dei Comuni SSC a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 9, comma 9, lettera a , della legge regionale 29/2018 e non utilizzate nell’anno 2019, sono confermate in capo ai SSC per la concessione di interventi di contrasto alla povertà a favore di nuclei familiari come definiti dall’articolo 2, comma 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, aventi almeno un componente che sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti a cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri , che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo b residenza in regione da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all’estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione . Tuttavia, risulta irragionevole negare l’erogazione della prestazione a chiunque abbia la sola residenza nella Regione, dal momento che non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento. La disposizione impugnata è, pertanto, costituzionalmente illegittima con riferimento alle parole da almeno cinque anni continuativi”. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 222/2013 in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo nella specie, quinquennale . La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale. 20 GENNAIO 2021, N. 6 CACCIA. Norme della Regione Toscana – contenimento degli ungulati in ambito urbano – autorizzazione per la polizia provinciale e per la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie – possibilità di richiedere all’autorità competente l’emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l’incolumità pubblica nell’attuazione degli interventi – non fondatezza. L’art. 3, co. 3, della legge regionale della Toscana n. 70/2019 Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015 , prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all’autorità competente i provvedimenti necessari” a garantire la tutela e l’incolumità pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l’intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. Invero, è proprio la genericità di tale prescrizione ad escludere che si verifichi l’interferenza nella materia di cui all’art. 117, co. 2, lett. h , Cost., poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l’attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 139/2017 a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazione della materia caccia” nel novellato art. 117 Cost. – in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente – determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale. Tanto premesso, va però ribadito che, pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione – senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale – anche in tale ambito è tuttavia necessario, in base all’art. 117, co. 2, lett. s , Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi.