RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 26 GENNAIO 2021, N. 3 AMBIENTE – BONIFICA DEI SITI INQUINATI – SOGGETTO ONERATO. I costi della bonifica gravano sulla massa fallimentare. Con la sentenza in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fornisce risposta al seguente quesito formulato dalla Sezione rimettente se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 con la ricaduta sulla finanza pubblica e con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società fallita e sostanzialmente di questa , pur se il curatore fallimentare – in un’ottica di continuità – gestisce” proprio il patrimonio del bene della società fallita e ne ha la materiale disponibilità”. Ebbene, all’esito di un articolato percorso motivazionale, il Collegio enuncia il principio di diritto appresso indicato ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”. La Plenaria perviene alla suddetta conclusione valorizzando, tra gli altri, i due seguenti fondamentali argomenti. In primo luogo, il Collegio evidenzia che il curatore fallimentare, nella sua qualità di detentore dei rifiuti”, è certamente obbligato a mettere in sicurezza e a rimuovere i rifiuti medesimi, avviandoli allo smaltimento o al recupero. In secondo luogo, la Plenaria chiarisce che, poiché l’abbandono di rifiuti e, più in generale, l’inquinamento, costituiscono diseconomie esterne” generate dall’attività di impresa cd. esternalità negative di produzione” , appare giustificato e coerente ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell’imprenditore stesso, i quali, per contro, beneficiano degli effetti dell’ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 18 GENNAIO 2021, N. 518 CONTRATTI PUBBLICI – SUDDIVISIONE IN LOTTI - VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE. Il vincolo di aggiudicazione nella suddivisione in lotti. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato si occupa della suddivisione in lotti e del c.d. vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 51, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, il quale consente – alle condizioni ivi previste - alle stazioni appaltanti di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente. In proposito, il Collegio osserva che l’eventuale ricorso a forme partecipative sostanzialmente ripetitive ed espressive di una medesima realtà imprenditoriale, riconducibile al di là del flessibile schermo giuridico ad un unico centro di imputazione di interessi, non può essere sanzionata in sede di ammissione, laddove è consentito allo stesso partecipante concorrere a più o a tutti i lotti, ma opera in fase di aggiudicazione quando alla stazione appaltante è rimessa la facoltà di verificare il rispetto del vincolo di aggiudicazione e la compatibilità delle forme partecipative impiegate dai concorrenti con il limite sancito dalla legge di gara in funzione proconcorrenziale. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 5 GENNAIO 2021, N. 140 PUBBLICO IMPIEGO - MATERNITA’ – PATERNITA’ – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA. L’assegnazione temporanea del dipendente pubblico–genitore di figli minori”. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti di cui all’art. 42-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Più nel dettaglio, il Collegio pone l’accento sulle eccezionali esigenze” che, ai sensi del citato art. 42-bis, possono legittimamente indurre l’Amministrazione a negare il beneficio in questione, dopo aver precisato, da un lato, che esso ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi di proteggere i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dagli artt. 30 e 31 della Costituzione e dall’altro lato, che – per quanto di rilievo nella specie – esso si applica anche agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia, e quindi anche alla carriera prefettizia. Ciò posto, il Consiglio di Stato chiarisce che l’Amministrazione può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’interessato ovvero con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza, ma non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico. Applicando il predetto principio al caso oggetto di scrutinio, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato da atto di una scopertura particolarmente importante, pari al 71%, nella qualifica dell’interessato presso la sede di assegnazione. Tale circostanza è ritenuta dal Consiglio di Stato idonea ad integrare in modo evidente l’esigenza eccezionale richiesta dall’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001, sotto il profilo della grave scopertura di organico della sede di riferimento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 5 GENNAIO 2021, N. 160 PUBBLICO IMPIEGO – DIRIGENZA – NOMINA FIDUCIARIA - GIURISDIZIONE Il G.O. conosce dell’incarico dirigenziale affidato mediante nomina fiduciaria. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato chiarisce che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non quella del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto il conferimento discrezionale di un incarico dirigenziale mediante nomina fiduciaria da parte del vertice dell’Ente pubblico, nella sua veste di datore di lavoro.