RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, DECRETO 12 GENNAIO 2021, N. 21 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE SUPPLENTE – GRADUATORIE. L’inserimento nelle graduatorie per le supplenze del personale con tre anni di servizio. Con il decreto in commento il Consiglio di Stato si sofferma sul mancato inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze GPS e contestualmente nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nelle Province e classi concorsuali d'interesse di docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio presso istituti scolastici statali di scuola secondaria, già muniti di titoli idonei a ricoprire posti di insegnamento nelle classi concorsuali indicate. In particolare, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio chiarisce che il personale avente tre anni di servizio è professionalmente qualificato ed è abilitato all’insegnamento ai fini delle supplenze abilitazione specifica” con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto stabilita dall’art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 ma non può aspirare ad essere equiparato a chi abbia partecipato con successo ad un corso o ad un concorso abilitante, il quale viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui si ricorre per la chiamata in servizio. Il Consiglio di Stato sottolinea, infatti, che è nella discrezionalità del legislatore nazionale modulare l’accesso alla professione per assicurare un sistema di valutazione adeguato. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA 11 GENNAIO 2021, N. 368 CONTRATTI PUBBLICI PROJECT FINANCING – ANNULLAMENTO D’UFFICIO – RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE. Project financing e responsabilità precontrattuale della P.A. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato affronta il tema della responsabilità precontrattuale della P.A. derivante dall’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara e dell’aggiudicazione definitiva in presenza di un project financing a iniziativa privata. Al riguardo, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing, sussiste la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione che, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tenga un comportamento non ispirato al canone di correttezza e buona fede e, perciò, lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato ovvero della ragionevole convinzione del danneggiato circa il buon esito delle trattative. Il Consiglio di Stato chiarisce che la suddetta responsabilità va riconosciuta nel caso in cui l’Amministrazione prima pronunci senza adeguata verifica delle effettive e concrete condizioni di attuabilità la dichiarazione di pubblico interesse – approvando, senza riserve, il progetto proveniente dal promotore – e, successivamente, ne disponga il pur legittimo annullamento in autotutela, laddove si avveda di insuperabili ragioni ostative che avrebbero potuto e dovuto essere immediatamente rilevate, ovvero si risolva, comunque, ad una diversa valutazione della praticabilità o della convenienza dell’intervento o del ricorso allo strumento della finanza di progetto. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 111 CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA 5 GENNAIO 2021, N. 144 CONTRATTI PUBBLICI – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI GARA. La giustiziabilità delle valutazioni tecniche eseguite dalla stazione appaltante. La sentenza in rassegna si sofferma sulla giustiziabilità delle valutazioni tecniche formulate dalla stazione appaltante ai fini della attribuzione dei punteggi alle offerte presentate in una gara pubblica. A tale proposito il Consiglio di Stato spiega che rientra nella valutazione del giudice amministrativo il vaglio dell’attendibilità delle valutazioni tecniche eseguite dalla stazione appaltante ciò al fine di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con utilizzo delle regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza. In base al principio di separazione dei poteri, però, il Giudice Amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante negli apprezzamenti di merito. Sicché, a fronte dei giudizi tecnici” espressi dalla commissione, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzia macroscopiche irrazionalità o incongruenze, né palesi illogicità o travisamenti. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279. Invero, un sindacato che si spingesse fino a rivalutare” nel merito le valutazioni effettuate avrebbe natura sostitutoria, esorbitando dai tassativi casi sanciti dall’art. 134 Cod. proc. amm., fatto salvo il limite della abnormità ed irrazionalità della scelta tecnica. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA 5 GENNAIO 2021, N. 146 CONTRATTI PUBBLICI – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI GARA. Non è censurabile il merito” delle valutazioni discrezionali della Commissione di gara. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato chiarisce che, in materia di gare per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice esprime una valutazione discrezionale salva l’abnormità della scelta tecnica, quindi, non sono ammissibili censure in giustizia che impingano nel merito di valutazioni di loro opinabili, e domandino al giudice amministrativo un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi dell'art. 134 Cod. proc. amm. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851.