RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II SENTENZA 31 DICEMBRE 2020, N. 8546 PROCESSO AMMINISTRATIVO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Il processo a parti rovesciate” nell’ambito della responsabilità precontrattuale. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sul cd. processo a parti rovesciate”, caratterizzato dal fatto che ad agire in giudizio è la Pubblica Amministrazione. Preliminarmente il Collegio rileva come la giurisprudenza amministrativa riconosca pacificamente la possibilità, in capo alla P.A., di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi in ambiti di giurisdizione esclusiva tale riconoscimento opera, in particolare, con riferimento alle azioni a titolo di responsabilità precontrattuale proposte nei confronti delle controparti private per condotte scorrette nella fase delle trattative. Secondo la predetta giurisprudenza, infatti, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele, sarebbe irrazionale ed antieconomico non trattare unitariamente la domanda riconvenzionale di un’amministrazione verso il privato che l’abbia evocata in giudizio innanzi al G.A., con l’evidente rischio anche di contrasto di giudicati. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 20. Ciò posto in termini generali, il Consiglio di Stato prende in esame la vicenda portata alla sua cognizione, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patito dall’amministrazione a causa dell’annullamento dell’aggiudicazione. In proposito, il Collegio osserva innanzitutto che l’aggiudicazione definitiva, pur integrando il momento di cesura tra una generica aspettativa di buon esito della gara, più o meno rafforzata dalla tipologia dei contatti intercorsi, e una specifica connotazione soggettiva quale vincitore” della procedura ad evidenza pubblica, attiene ancora al piano delle trattative”, di cui costituisce il massimo punto espressivo, al di là del quale nasce il sinallagma contrattuale e gli obblighi tra le parti si connotano della vicendevolezza riconducibile allo stesso sinallagma. Nella prospettiva del Consiglio di Stato, dunque, l’annullamento dell’aggiudicazione elimina il diaframma formale fra la fase delle trattative e la fase della stipula del contratto e della susseguente esecuzione della prestazione, facendo sostanzialmente retroagire i rapporti tra le parti alla prima delle predette fasi, nella quale collocare pure la necessaria valutazione del comportamento del privato. Tanto premesso, il Collegio rileva che l’Amministrazione aggiudicatrice, in quanto chiamata a muoversi anche all’interno di un quadro procedimentale rigorosamente predeterminato fin dalla fase della scelta del contraente, non gode della medesima libertà di autodeterminazione” generalmente riconosciuta al privato quale manifestazione del generale dovere di correttezza , se non nel senso della tutela dell’affidamento riposto nel buon esito delle procedure, scongiurando fattori di indebito procrastinamento della definizione delle stesse e conseguentemente dell’interesse pubblico sotteso all’attivazione della procedura concorsuale. Il Consiglio di Stato conclude, dunque, nel senso che, affinché tale generica aspettativa di buon esito intrinseca all’esercizio di qualsivoglia funzione pubblica venga attinta dal comportamento del privato, è necessario che quest’ultimo abbia colpevolmente orientato le scelte sbagliate della Pubblica Amministrazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 31 DICEMBRE 2020, N. 8543 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. – LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Il diritto di accesso agli accordi tra società farmaceutica e AIFA. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato afferma che la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4372. A tanto il Collegio aggiunge che il suddetto diritto di accesso può essere esercitato anche rispetto a documenti di natura privatistica, quali gli accordi, purché concernenti attività di pubblico interesse. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 326. Facendo governo degli esposti principi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto legittimata a richiedere l'accesso la società farmaceutica che dimostri di competere nel medesimo mercato delle imprese farmaceutiche controinteressate e risenta economicamente dei risultati commerciali raggiungibili dalle medesime imprese in virtù di un accordo con l’Agenzia Italiana del farmaco AIFA secondo la stessa giurisprudenza, tuttavia, è legittimo negare l'accesso per la conoscenza dell'accordo sulla rimborsabilità e il prezzo relativo ad un farmaco stipulato tra l'industria produttrice e l'AIFA quando sia prevista una clausola di riservatezza. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 30 DICEMBRE 2020, N. 8529 PUBBLICO IMPIEGO – PERSONALE DOCENTE - INSERIMENTO IN GRADUATORIA. Il personale docente degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica. Nella decisione in commento il Consiglio di Stato si occupa della questione riguardante la legittimità o meno del D.M. 14 agosto 2018, n. 597, il quale ha previsto che l’inserimento in apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato o determinato sia riservato, ai sensi dell’art. 1, co. 655 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, esclusivamente al personale docente che abbia prestato tre anni di servizio negli Istituti Afam statali e non anche in quelli Afam non statali. All’esito di un articolato percorso interpretativo il Collegio conclude nel senso della legittimità del suddetto decreto ministeriale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 17 DICEMBRE 2020, N. 8108 GIURISDIZIONE – RIPARTO DI GIURISDIZIONE. Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile. Nella sentenza in oggetto il Consiglio di Stato affronta la questione del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile in relazione alla domanda di annullamento della delibera con cui il Consiglio comunale dichiari lo stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo il Collegio evidenzia come, nella specie, venga in rilievo l’impugnazione di un provvedimento di natura autoritativa, adottato dal Comune spontaneamente e in via autonoma. Tanto chiarito e facendo applicazione dei generali principi in tema di giurisdizione del giudice amministrativo, il Consiglio di Stato ritiene che vada ricondotta nel perimetro della giurisdizione amministrativa la controversia avente a oggetto proprio la legittimità dell’esercizio d’un potere autoritativo in rapporto alle situazioni giuridiche dei singoli, in difetto di una riserva giurisdizionale esclusiva in favore di altro plesso giurisdizionale.