RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 04 DICEMBRE 2020, N. 24 PROCESSO AMMININISTRATIVO – OTTEMPERANZA – TERMINE. Il termine per proporre l’ actio iudicati è un termine di prescrizione e non di decadenza. Con la sentenza in rassegna l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito risposta ai seguenti quattro quesiti posti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 1 se il termine di prescrizione decennale dell’ actio iudicati previsto dall’art. 114, co. 1, c.p.a. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato 2 se, ritenuta la prescrizione riferita all’azione processuale, secondo il chiaro tenore letterale dell’art. 114, co. 1, c.p.a., il termine di prescrizione possa essere interrotto esclusivamente mediante l’esercizio dell’azione come sembra desumersi dall’Adunanza Plenaria n. 5/1991 resa anteriormente all’entrata in vigore del c.p.a. del 2010 , anche davanti a giudice incompetente o privo di giurisdizione e fatti salvi gli effetti della translatio iudicii o anche mediante atti stragiudiziali volti a conseguire il bene della vita riconosciuto dal giudicato 3 se, pertanto, al di là del nomen iuris di prescrizione utilizzato dall’art. 114, co. 1, c.p.a., il termine di esercizio dell’ actio iudicati operi, nella sostanza, come un termine di decadenza, al pari di tutti gli altri termini previsti dal c.p.a. per l’esercizio di azioni davanti al giudice amministrativo, e si presti, pertanto, ad una esegesi sistematica e armonica con l’impianto del c.p.a. 4 se, in subordine, ove si ritenesse che l’art. 114, co. 1, c.p.a. vada interpretato nel senso di consentire atti stragiudiziali di interruzione dell’ actio iudicati , non si profili un dubbio di legittimità costituzionale della previsione quanto meno in relazione agli artt. 111 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevole durata dei processi e di buon andamento dell’Amministrazione. Ebbene, all’esito di un articolato percorso motivazionale e alla luce del quadro normativo desumibile dal citato art. 114, co. 1, del c.p.a., in virtù del quale deve ritenersi che il Legislatore abbia voluto qualificare come termine di prescrizione e non di decadenza quello entro cui è proponibile il ricorso d’ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, del c.p.a. in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 03 DICEMBRE 2020, N. 7669 CONTRATTI PUBBLICI – ATTI DI GARA – IMPUGNAZIONE. L’impugnazione degli atti di gara dopo l’abrogazione dell’art. 120, co. 2- bis , c.p.a Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si sofferma sull’effetto prodotto, in materia di impugnazione degli atti di gara, dall’abrogazione dell’art. 120, co. 2- bis , c.p.a. ad opera dell’art. 1, co. 22, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, alla luce anche della previsione contenuta nell’art. 1, co. 23, dello stesso decreto-legge, secondo cui le disposizioni del comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto” 18 giugno 2019 . Nella specie, la sentenza appellata aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato in primo grado, facendo applicazione proprio del citato art. 120, co. 2- bis , c.p.a., in quanto il ricorrente non aveva impugnato l’ammissione alla procedura di gara del concorrente – risultato poi aggiudicatario - all’esito della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, benché di tale ammissione il ricorrente medesimo fosse a conoscenza, ma aveva atteso l’aggiudicazione, poi impugnandola con il predetto ricorso in primo grado. Ebbene, il Collegio ritiene che la suddetta abrogazione abbia comportato la riespansione delle regole generali sull’interesse ad impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici valevoli prima dell’introduzione del rito super-speciale” previsto dal richiamato art. 120, co. 2- bis , c.p.a. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2020, n. 148 Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ritiene che, una volta venuto meno l’onere anticipato di impugnazione, abbia ripreso vigore la regola generale - su cui si fonda l’intero sistema di giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo che assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo art. 1 c.p.a. – per cui è con la definitiva manifestazione di volontà dell’amministrazione nelle forme tipiche degli atti autoritativi previsti dalla legge che è data, in concreto, azione in giudizio a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dell’interessato e in vista di un risultato utile correlato ad un bene della vita. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 03 DICEMBRE 2020, N. 7666 PROCESSO AMMININISTRATIVO – OTTEMPERANZA – TERMINE. L’ottemperanza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro due amministrazioni. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato si sofferma sui termini per richiedere l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro due amministrazioni ed opposto solo da una delle due. In argomento il Collegio chiarisce che, una volta che sia stata ottenuta la condanna in sede monitoria di uno o più debitori, il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quel debitore che non abbia proposto opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata dall’altro. In senso conforme Cass. Civ., n. 11251/90 Cass. Civ., n. 15376/2016. Diversamente, in relazione al soggetto che abbia tempestivamente proposto opposizione, ai fini dell’esecutività del titolo occorre attendere gli esiti di tale giudizio di opposizione. Da tanto deriva che nella fattispecie è duplice il dies a quo ai fini della proposizione, entro dieci anni dal giudicato, dell’ actio iudicati . Invero, nei confronti del soggetto che non abbia proposto alcuna opposizione al decreto ingiuntivo, il dies a quo inizia a decorrere proprio dal giorno in cui è scaduto il termine per la predetta opposizione a partire da quel giorno, quindi, decorrono i dieci anni per la proposizione dell’eventuale giudizio di ottemperanza sicché, ove l’ actio iudicati venga proposta dopo il predetto decennio come è accaduto nella fattispecie scrutinata dal Consiglio di Stato , il ricorso per l’ottemperanza è inammissibile. Con riguardo alla parte che abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo, invece, il dies a quo per la proposizione dell’ actio iudicati decorre a partire dal momento in cui passa in giudicato la decisione del giudice dell’opposizione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 3 DICEMBRE 2020, N. 7657 AMBIENTE – INQUINAMENTO – RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL SITO INQUINATO. La responsabilità del proprietario del sito inquinato. La sentenza in commento chiarisce quali sono i presupposti affinché il Comune ordini al proprietario di un sito inquinato la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della disposizione originariamente prevista dall’art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 22/1997 e attualmente contemplata dall’art. 192, co. 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. A tale riguardo il Consiglio di Stato evidenzia che, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve accertare l’elemento soggettivo dolo o colpa in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti. Ai fini di tale accertamento, poi, l’omessa recinzione del suolo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911 Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2017, n. 2027 Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705 Cons. Stato, sez. I, 15 giugno 2020, n. 1192 Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 496. Nel nostro sistema art. 841 c.c. , infatti, la recinzione è una facoltà ossia un agere licere del dominus come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo art. 1127, comma primo, c.c. ovvero in un onere di ordinaria diligenza art. 1227, comma secondo, c.c. , che circoscrive recte , elide il diritto al risarcimento del danno. A fortiori, la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell’onere di tutela della res esigibile dal proprietario. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 01 DICEMBRE 2020, N. 7622 PROCESSO AMMINISTRATIVO – PRINCIPI – PRINCIPIO DI SINTETICITA’ DEGLI ATTI. Il principio di sinteticità degli atti nel processo amministrativo. Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato rimarca taluni fondamentali principi in materia di violazione del dovere di sinteticità di cui all’art. 3, co. 2, c.p.a. in relazione ad un ricorso depositato in data antecedente al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 sui limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo. In primo luogo, il Collegio evidenzia che, nella loro strumentalità all’attuazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost., i principi di chiarezza e sinteticità, quanto alla causa petendi ed al petitum , rendono più immediata ed agevole la decisione del giudice, evitando l’attardarsi delle parti su argomentazioni ed eccezioni proposte a mero scopo tuzioristico, rendendo meno probabile il ricorso ai mezzi di impugnazione e, tra questi, in particolare al ricorso per revocazione. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413. Tanto premesso, con riferimento all’atto di appello nella specie proposto, il Consiglio di Stato conclude nel senso che il mancato rispetto del precetto di cui all’art. 3, co. 2, c.p.a., espone tale atto alla declaratoria di inammissibilità, non già per l'irragionevole estensione del ricorso la quale non è normativamente sanzionata , ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 26 NOVEMBRE 2020, N. 7436 CONTRATTI PUBBLICI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - FATTURATO MINIMO. Il requisito del fatturato minimo nel settore di attività oggetto di appalto. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato esamina il particolare requisito di partecipazione alle gare pubbliche rappresentato dal fatturato minimo nel settore di attività oggetto di appalto ai sensi dell’art. 83, co. 4, lett. a , del Codice dei contratti pubblici. Preliminarmente il Collegio rileva che la richiesta di un volume del suddetto fatturato, in linea di principio afferente alla solidità economica dell’impresa, può essere considerato dalla stazione appaltante come indice di capacità tecnica se diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore di attività oggetto dell’appalto sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066. Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che non è sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, infatti, a tale qualificazione deve accompagnarsi la richiesta di dimostrare il possesso di risorse umane e tecniche” e, più in generale, dell’”esperienza” necessaria ad eseguire l’appalto. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 26 NOVEMBRE 2020, N. 7420 D.A.S.P.O. – ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE – PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. L’assoluzione in sede penale per particolare tenuità del fatto non esclude il DASPO. Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulla misura del D.A.S.P.O. quinquennale di cui all’art. 6 della l. n. 401/1898, nel testo novellato dalla l. n. 146/2014. Nella specie, era stato impugnato il provvedimento con cui il Questore aveva disposto l’applicazione della suddetta misura a carico di un soggetto che in sede penale era stato assolto per la particolare tenuità del fatto addebitatogli e che, precedentemente, era stato destinatario di altro D.A.S.P.O. per anni uno, per il compimento di azione del tutto analoga. Ebbene, in proposito il Collegio afferma che, seppure la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta dal giudice penale ai fini della assoluzione, nella diversa ed autonoma sede della prevenzione, il Questore ben poteva ritenere che l’azione dell’interessato avesse i connotati della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante i connotati temporali e locali in cui l’azione stessa si era svolta. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV ORDINANZA 18 NOVEMBRE 2020, N. 7161 SERVIZI PUBBLICI – AFFIDAMENTO IN HOUSE – CONTROLLO ANALOGO. L’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Con l’ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto dell’affidamento in house e sul requisito del controllo analogo pluripartecipato nell’ambito di una peculiare operazione di aggregazione di società ex art. 1, commi 611 e 612, della l. n. 190/2014, posta in essere per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica nella specie, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti , giungendo – all’esito di un articolato percorso logico-giuridico – a sollevare questione di pregiudizialità innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 267 TFUE, il Collegio rivolge alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito di diritto se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui a il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato b l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara c a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta.