RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 16 NOVEMBRE 2020, N. 7052 APPELLO – DIVIETO DI NOVA – GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA. Il divieto di nova” in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a Con la decisione in esame il Consiglio di Stato pone l’attenzione sul divieto di nova in appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a. anche in relazione al giudizio di ottemperanza. In primo luogo, il Collegio evidenzia che tale divieto riguarda il solo ricorrente in primo grado, e non le altre parti del processo, le quali potrebbero pure non essersi costituite nel grado precedente sicché, in linea di principio, queste ultime possono far valere in sede di appello qualunque motivo ritengano utile a criticare le conclusioni loro sfavorevoli cui sia giunta la sentenza impugnata. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2020, numero 3628 Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2020, numero 1892 Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2020, numero 1715. In secondo luogo, il Consiglio di Stato rileva che il divieto in questione assume tratti peculiari in sede di appello nel giudizio di ottemperanza, quando sia in contestazione fra le parti l’esistenza o meno di margini di valutazione in capo all’Amministrazione in fase di attuazione del giudicato. Più nel dettaglio, il Collegio chiarisce che in tale ipotesi l’allegazione di nuove ragioni ostative non coperte dalla decisione cognitoria giudicato non può considerarsi alla stregua di una nuova eccezione in senso proprio, costituendo piuttosto - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione in senso conforme Cass. civ., sez. VI, 30 giugno 2020, numero 12980 Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2019, numero 29714 - una semplice argomentazione difensiva a sostegno della tesi dell’Amministrazione medesima, che pertanto può essere supportata da nuova documentazione, soprattutto quando la tesi dell’Amministrazione appellante si fondi su asserite sopravvenienze successive al giudicato. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II, SENTENZA 13 NOVEMBRE 2020, N. 7008 EDILIZIA – INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE – INOTTEMPERANZA - ACCERTAMENTO. L’accertamento dell’inottemperanza ad un’ingiunzione di demolizione. Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato esamina le conseguenze derivanti dall’accertamento dell’inottemperanza ad un’ingiunzione di demolizione. In particolare il Collegio evidenzia che il suddetto accertamento è normativamente configurato come atto ad efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l’effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione, ossia l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Osserva, infatti, il Consiglio di Stato che tale acquisizione costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell'ordine di demolizione posta la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza, dunque, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2020, numero 4725. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II, SENTENZA 09 NOVEMBRE 2020, N. 6863 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – CONCESSIONE LIVELLARIA. La legittimazione del livellario ad agire contro una procedura espropriativa. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sulla legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa riconosciuta al titolare di una concessione livellaria. Preliminarmente il Collegio evidenzia che, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva all’impugnazione degli atti di una procedura ablativa, non è essenziale che la relazione giuridica col bene immobile sia costituita dal diritto di proprietà, ma è sufficiente l’esistenza di un diritto reale o personale di godimento su cosa altrui, ossia comunque una relazione giuridica qualificata con il bene oggetto del provvedimento ablativo, tale da identificare una posizione giuridica soggettiva individualizzata e specifica che connoti un interesse all’annullamento dell’atto ablativo In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, numero 2050. Tanto premesso, il Consiglio di Stato rileva che la titolarità in capo ad un soggetto di una concessione livellaria” consente di riconoscere al medesimo una posizione giuridica qualificata azionabile in giudizio parificabile a quella del titolare di un diritto di enfiteusi ciò vale anche in caso di azioni meramente risarcitorie o restitutorie, nel limitato ambito di ammissibilità delle stesse alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE, SENTENZA 16 OTTOBRE 2020, N. 935 ERVIZI PUBBLICI - CONCESSIONE – RIPARTO DI GIURISDIZIONE. La concessione di servizi il riparto tra G.A. e G.O. Con la sentenza in oggetto il C.G.A. si sofferma sul riparto di giurisdizione in materia di concessione di un servizio pubblico ponendo in rilievo gli orientamenti sia della giurisprudenza di legittimità sia della giurisprudenza amministrativa. In particolare, per un verso, il Collegio richiama il recente orientamento della Cassazione secondo cui la giurisdizione sulle controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di servizio deve essere attribuita al g.o. quando tali controversie hanno a oggetto l’adempimento e la correlata determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché la valutazione in via incidentale, della legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo deve essere, invece, attribuita al g.a. nei casi in cui l'amministrazione, successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. numero 241/1990, oltre che nei casi previsti dalla legge. In senso conforme Cass. civ., Sez. Unumero , 8 luglio 2019, numero 18267 Cass. civ., Sez. Unumero , 10 dicembre 2018, numero 32728. Per altro verso, il C.G.A. evidenzia l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa a mente del quale la giurisdizione del g.o. è ancorata alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione stessa, nonché alle conseguenze risarcitorie, relativi ai rapporti paritetici la giurisdizione esclusiva del g.a. è invece riferita ai casi in cui l’amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2020, numero 2348.