RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 NOVEMBRE 2020, N. 6818 CONTRATTI PUBBLICI – COMMISSIONE DI GARA. La nomina della Commissione di gara secondo i principi di competenza e trasparenza. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato afferma taluni principi in materia di nomina della commissione nell’ambito di una procedura di gara pubblica. In primo luogo il Collegio chiarisce che la mancanza di criteri previamente stabiliti non determina, ex se, l’illegittimità della nomina della commissione perché occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che in ogni caso la contestazione sul punto deve essere esaminata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della nomina. In senso conforme Cons. di Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 27 OTTOBRE 2020, N. 6561 PUBBLICO IMPIEGO – DANNO PER RITARDATA ASSUNZIONE – QUANTIFICAZIONE. La quantificazione del danno per ritardata assunzione. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sul tema della quantificazione del danno per ritardata assunzione. In particolare, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui in sede di quantificazione per equivalente della suddetta tipologia di danno, tale danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum , occorrendo invece, caso per caso, individuare l'entità dei pregiudizi che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro alla stregua dell'art. 1223 c.c Ad avviso del richiamato orientamento, quindi, se la base di calcolo della quantificazione continua ad essere rappresentata dall'ammontare del trattamento economico netto non goduto ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o almeno indirettamente, allo svolgimento di quell'attività lavorativa che in effetti non c'è stata , tale importo deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, la quale non può che essere quantificata equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1230 Cons. Stato, sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7110 Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZ. SENTENZA 27 OTTOBRE 2020, N. 996 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIZI NON INVALIDANTI. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento tra i vizi non invalidanti dell’atto. Con la sentenza in rassegna il C.G.A. si occupa delle conseguenze della mancanza della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 10- bis l. n. 241/1990. Preliminarmente il Collegio rileva che il citato art. 10- bis l. n. 241/1990 come pure le altre norme in materia di partecipazione procedimentale non deve essere letto in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la p.a. Secondo il C.G.A., dunque, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trova applicazione l'art. 21- octies della stessa l. n. 241/1990 attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, infatti, la disposizione appena richiamata mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato. In senso conforme Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081 Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZ. SENTENZA 27 OTTOBRE 2020, N. 994 RISARCIMENTO DEL DANNO – ELEMENTO SOGGETTIVO – ONERE PROBATORIO. La colpa della P.A. può essere dimostrata mediante ricorso alla presunzione semplice. Con la pronuncia in evidenza il C.G.A. esamina i tratti caratteristici della tutela risarcitoria attribuita al privato nei confronti della P.A Più nel dettaglio, il Collegio pone in rilievo i due seguenti profili. In primo luogo il C.G.A. sottolinea come per il riconoscimento della predetta tutela non sia sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, essendo altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi. In secondo luogo, il Collegio chiarisce che al privato non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c., mentre spetta all'Amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore. In senso conforme C.G.A., sez. giurisdiz., 13 febbraio 2019, n. 112.