RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

12 NOVEMBRE 2020, N. 236 SICUREZZA PUBBLICA. Norme della Regione Veneto – norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità. Attribuzione al controllo di vicinato della funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio – previsione che il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche – previsione che la Giunta regionale promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato – iniziative attuative. Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato –previsione che la Giunta regionale definisce programmi di intervento nell’ambito dell’attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento. Analisi del sistema di controllo di vicinato – previsione che la Giunta regionale promuove la creazione di una banca dati che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato – previsione che la banca dati consentirà la definizione di analisi sull’evoluzione dell’efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale – illegittimità costituzionale. L’art. 117, co. 2, lett. h , Cost. sancisce l’esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale mentre l’art. 118, co. 3, Cost. riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in questa materia. Pertanto, alle Regioni è consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche e i servizi sociali, la polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio, rientranti nel genus della sicurezza secondaria”. Conseguentemente, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime le normative regionali che promuovono azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica, che mirano a contrastare il cyberbullismo attraverso programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell’ambito dell’educazione scolastica o, ancora, ad istituire osservatori sulla legalità, con compiti consultivi e funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze sul territorio, nonché a promuovere e sostenere la stipula di protocolli di legalità” tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose. Sono state, invece, dichiarate costituzionalmente illegittime le normative regionali suscettibili di produrre interferenze, anche solo potenziali, nell’azione di prevenzione e repressione dei reati in senso stretto, considerata attinente al nucleo della sicurezza primaria” di esclusiva competenza statale ad esempio, sono state annullate una disposizione regionale istitutiva di una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale una normativa regionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali una legge regionale che istituiva un’agenzia avente compiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell’Agenzia statale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata . Sulla base di questi principi, la legge Regione Veneto n. 34/2019, contenente un’articolata disciplina relativa al controllo di vicinato, risulta incostituzionale, avendo disciplinato direttamente, al di fuori del quadro istituzionale delineato dalla legislazione statale, forme di collaborazione tra Stato ed enti locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l’intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell’art. 118, co. 3, Cost Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 285/2019 l’endiadi ordine pubblico e sicurezza”, di cui all’art. 117, co. 2, lett. h , Cost., allude a una materia in senso proprio, e cioè a una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l’intervento regionale in settori ad essa liminari. Non a caso l’ordinamento conosce, accanto al nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, discipline regionali in settori prossimi ancorché con essa non coincidenti. La sicurezza può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all’art. 5 della Costituzione ad una sicurezza in senso stretto” o sicurezza primaria può essere affiancata, infatti, una sicurezza in senso lato” o sicurezza secondaria , capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche e i servizi sociali, la polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio. 9 NOVEMBRE 2020, N. 234 PREVIDENZA. Trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui – decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni, anziché di tre anni, dell’ammontare eccedente la predetta soglia – violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle prestazioni patrimoniali imposte – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza. Il legislatore può raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. La misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale finanziamento della quota 100” , non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un – seppur parziale, ma non simbolico – recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza. Riguardo al contributo di solidarietà, questa misura, diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Tuttavia, risulta irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 316/2010 appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili. 4 NOVEMBRE 2020, N. 230 STATO CIVILE. Unione civile – diritti riconosciuti alle parti – indicazione delle generalità dei genitori nell’atto di nascita – possibilità di indicare come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso all’estero alla procreazione medicalmente assistita – preclusione – denunciata irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza, del diritto alla genitorialità, tutelato anche dalla normativa europea e convenzionale, alla procreazione, nonché della tutela della filiazione e del miglior interesse del minore –inammissibilità della questione È pur vero che la genitorialità del nato a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita PMA è legata anche al consenso” prestato, e alla responsabilità” conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa. Ma occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso siano coppie di sesso diverso”, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tanto è espressamente disposto dall’art. 5 della legge n. 40/2004 norma della quale non è possibile l’interpretazione adeguatrice nel senso di permettere l’accesso delle coppie dello stesso sesso alla procreazione medicalmente assistita. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 221/2019 l’esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.