RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 26 OTTOBRE 2020, N. 23 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI – INTERDITTIVA ANTIMAFIA Per l’azienda colpita da interdittiva antimafia non restano salve le utilità conseguite” dal finanziamento pubblico. Con la sentenza in rassegna l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fornisce risposta al seguente quesito sollevato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato se il limite normativo delle utilità conseguite”, di cui all'inciso finale contenuto sia nell'art. 92 comma terzo, sia nell'art. 94 secondo comma del d.lgs. numero 159/2011, è da ritenersi applicabile ai soli contratti di appalto pubblico, ovvero anche ai finanziamenti e ai contributi pubblici erogati per finalità di interesse collettivo. Detto quesito trae origine da una vicenda nella quale l’AGEA aveva disposto la revoca di contributi già erogati, intimandone la restituzione, avendo appreso dalla Regione Basilicata che l’azienda finanziata era stata attinta da una informativa antimafia positiva, emessa dalla Prefettura di Potenza. Da qui il dubbio ermeneutico sollevato innanzi alla Plenaria gli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. numero 159 del 2011 che prevedono, in modo sostanzialmente simile, che i soggetti di cui all’art. 83, nel caso di informazione antimafia interdittiva, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” consentono la salvezza delle utilità conseguite” solo nel caso in cui l’interdittiva antimafia abbia colpito l’azienda aggiudicataria di un contratto pubblico o anche nel caso in cui la stessa interdittiva abbia raggiunto un’azienda beneficiaria di finanziamenti e contributi pubblici? Ebbene, ricostruito il quadro normativo e interpretativo di riferimento, la Plenaria conclude nel senso che la salvezza del pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, vada riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o simili. Più precisamente l’Adunanza Plenaria enuncia il principio di diritto appresso indicato la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 numero 159, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III SENTENZA 21 OTTOBRE 2020, N. 6371 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE DEL G.A. – DIRITTI INAFFIEVOLIBILI Il diniego di prosecuzione di cure all’estero rientra nella giurisdizione del G.A Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato afferma la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia riguardante il diniego opposto da un’Azienda USL alla richiesta di prosecuzione di cure all’estero poiché il programma riabilitativo poteva essere svolto presso l’Azienda Ospedaliera nazionale. Superando la teoria dei diritti inaffievolibili, infatti, il Collegio rileva che il carattere fondamentale della situazione giuridica fatta valere è inidoneo a giustificare una deroga alla generalissima regola di riparto che vede il giudice amministrativo titolare della giurisdizione, ove l’amministrazione agisca nell’esercizio di un potere dalla legge previsto a conformazione di quella situazione giuridica. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 20 OTTOBRE 2020, N. 6355 CONTRATTI PUBBLICI – BANDO DI GARA – CLAUSOLE ESCLUDENTI È legittima la clausola che prescrive il possesso di determinati codici C.E.R Con la decisione in evidenza il Consiglio di Stato rileva che la previsione di una clausola della lex specialis che prescrive il possesso di determinati codici C.E.R., quale requisito di partecipazione alla gara, risulta legittima ai sensi dell’art. 83, commi 6 e 8, del D.Lgs. numero 50 del 2016 e, pertanto, non viola la regola della tipicità delle cause di esclusione. In aggiunta il Collegio ribadisce il costante orientamento secondo cui il bando di gara o di concorso o la lettera d'invito, normalmente impugnabili con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono tuttavia considerarsi immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione. In tale ipotesi, infatti, dette clausole, precludendo esse stesse la partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale, appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell'interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato all'impugnazione, dal momento che questo sorge al momento della lesione. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Pl., 29 gennaio 2003, numero 1 Cons. Stato, Ad. Pl., 26 aprile 2018, numero 4 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 15 OTTOBRE 2020, N. 6263 GOVERNO DEL TERRITORIO – STRUMENTI URBANISTICI - PIANI A.S.I Il rapporto tra la pianificazione consortile e quella comunale. Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato si sofferma sul rapporto intercorrente tra la pianificazione consortile e quella comunale. In particolare, il Collegio chiarisce che i Comuni sono sì tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel piano regolatore del consorzio ASI, ma, qualora ciò non avvenga, va escluso ogni effetto automatico di conformazione dell’uso del territorio, potendo i consorzi ASI reagire unicamente con gli ordinari strumenti giurisdizionali avverso il loro inadempimento. In senso conforme Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2001, numero 4200. Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, in assenza di recepimento delle prescrizioni dei piani regolatori dei consorzi ASI nell’ambito dei piani regolatori comunali successivamente adottati, dette prescrizioni non sono rilevanti come parametro di legittimità di atti amministrativi. Ciò posto, il Collegio conclude nel senso che la sorte dei suoli ricompresi nell’ambito di un piano regolatore ASI non recepito nel piano regolatore comunale, benché là destinati ad insediamenti, è quella di essere liberamente utilizzati dai privati proprietari in conformità alla destinazione impressa dal piano comunale.