RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 25 SETTEMBRE 2020, N. 21 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ACCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DETENUTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. L’accesso difensivo ai documenti detenuti dall’Agenzia delle Entrate. Con la decisione in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fornisce risposta alle seguenti questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione a se i documenti reddituali le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali , patrimoniali i contratti di locazione immobiliare a terzi e finanziari gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 b in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ. c in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche – eventualmente – concorrendo con le stesse d ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990 e nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria , in quali modalità va consentito l’accesso ai medesimi, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica. Le suddette questioni sono rimesse alla Plenaria dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’appello proposto avverso una sentenza di 1° grado che, accogliendo parzialmente un ricorso proposto ex art. 116 c.p.a., si pronunciava sul diniego dell’istanza presentata dal ricorrente all’Agenzia delle entrate in pendenza del giudizio dallo stesso promosso, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, dinanzi al Tribunale per i minorenni nei confronti dell’ex compagna e madre della minore, per ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 316-bis e 330 c.c. , volta ad accedere sia alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riferibile al coniuge, conservata nell’anagrafe tributaria compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà del coniuge , sia alle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari, relative alle operazioni finanziarie riferibili allo stesso coniuge. All’esito di un articolato percorso logico-giuridico l’Adunanza Plenaria, risolvendo le questioni deferitele, formula i seguenti principi di diritto i le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ii l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. iii l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155- sexies disp. att. c.p.c e 492- bis c.p.c., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia iv l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 21 SETTEMBRE 2020, N. 5483 CONTRATTI PUBBLICI – CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – GIUDIZIO DI ANOMALIA. I costi della manodopera devono essere sempre accertati prima dell’aggiudicazione. Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sui compiti della stazione appaltante in caso di gara aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Preliminarmente il Collegio chiarisce che, in tal caso, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia per quelle offerte che risultino aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi, mentre è rimessa alla sua discrezionalità la scelta relativa all’avvio, o meno, del giudizio di anomalia qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile. A ciò il Consiglio aggiunge che il Legislatore, da un lato, non ha imposto che, prima dell'aggiudicazione, si proceda sempre ad accertamento della congruità dei costi per la sicurezza indicati in offerta dall’altro lato ha, invece, richiesto che detto accertamento sia in ogni caso effettuato in relazione ai costi della manodopera. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2020, n. 1818 Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 2019, n. 4317 Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2018, n. 4763. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 15 SETTEMBRE 2020, N. 5460 CONCORSI PUBBLICI – TITOLO DI STUDIO – EQUIPOLLENZA. L’equipollenza tra titoli di studio deve essere prevista da un atto normativo. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato si occupa del tema dell’equipollenza tra titoli di studio ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico. In proposito il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l’equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se espressamente prevista da un atto normativo in senso conforme Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 5924 sicché essa non può essere desunta in modo implicito o facendo riferimento al criterio analogico. Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ribadisce che, per comune e consolidato intendimento, ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale concorso pubblico o procedura di gara il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione. Facendo governo dei suesposti principi, dunque, il Collegio conclude nel senso che non c’è equipollenza tra il diploma di laurea in Scienze dell’Educazione ex Pedagogia ed il diploma di Educatore Professionale afferente le discipline sanitarie. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6260 Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 9 SETTEMBRE 2020, N. 5420 CONTRATTI PUBBLICI – STAND STILL PROCESSUALE. Lo stand still impedisce soltanto la stipulazione del contratto. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto del cd. stand still” processuale di cui all’art. 32, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. Con tale espressione ci si riferisce alla regola per la quale la proposizione di un ricorso giurisdizionale con istanza cautelare avverso il provvedimento di aggiudicazione ha l’effetto di impedire la stipulazione del contratto d’appalto per un termine di almeno venti giorni. In primo luogo, il Collegio evidenzia come detta regola sia posta a presidio dell’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione essa consente, infatti, il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull’istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena in forma specifica , senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico. In secondo luogo, il Consiglio di Stato chiarisce che lo stand still comporta un impedimento procedimentale delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa, quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario. Al riguardo il Collegio conclude che sarebbe eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentita, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale.