RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 7 SETTEMBRE 2020, N. 5403 ELEZIONI – PROCEDIMENTO ELETTORALE – LISTE ELETTORALI - CANDIDATURE Occorre un collegamento qualificato tra le candidature e le relative liste elettorali. Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato valorizza la necessità della sussistenza di un collegamento qualificato tra le candidature e le relative liste elettorali nell’ambito di una vicenda nella quale le dichiarazioni di accettazione delle candidature operate dagli appellanti erano risultate incomplete perché prive di riferimenti ad una specifica lista elettorale. In particolare, il Collegio rileva come l’elemento qualificante del predetto collegamento non possa che fondarsi sulla esplicita manifestazione di volontà da parte dei soggetti che accettano la candidatura, non suscettiva di essere ex post ricostruita sulla base dell’inserimento dei relativi nominativi nella lista presentata l’accettazione è atto separato e distinto rispetto alla lista dei candidati sottoscritta dai presentatori ovvero delle dichiarazioni rese dal soggetto che ha autenticato le firme il cui coinvolgimento nelle operazioni qui di rilievo si esaurisce nell’asseverare l’autenticità delle firme . Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che proprio la previsione di specifici adempimenti formali presidiati dall’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di accettazione della candidatura rende palese la valenza di infungibilità della manifestazione di volontà compendiata in tali dichiarazioni, i cui contenuti soddisfano un requisito sostanziale insuscettibile di essere rinvenuto aliunde, cioè al di fuori della documentazione che contiene l’espressa manifestazione di volontà. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2016, n. 2159. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 7 SETTEMBRE 2020, N. 5401 ELEZIONI – PROCEDIMENTO ELETTORALE – SOTTOSCRIZIONE - AUTENTICAZIONE E’ invalida l’autenticazione della sottoscrizione se l’autore non è identificato. Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulle conseguenze dell’autenticazione di sottoscrizioni apposte su dichiarazioni di accettazione della candidatura, operata senza l’indicazione delle modalità di identificazione dei relativi sottoscrittori. Innanzitutto il Collegio rileva che, sebbene le modalità di autenticazione, in materia elettorale, possano essere quelle semplificate dell'art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 così da non richiedere a pena di nullità, ad esempio, l'indicazione della data e del luogo in cui il pubblico ufficiale appone la propria dichiarazione autenticante , in ogni caso l'autenticazione non può venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella di attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza , ex artt. 1, co. 1, lett. i , del D.P.R. n. 445/2000 e 2703, co. 2, c.c Secondo il Consiglio di Stato, dunque, l'identificazione del sottoscrittore, anche mediante la procedura semplificata dell'art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000, costituisce un elemento essenziale dell'autenticazione, senza il quale essa non può assolvere la sua funzione certificativa. Ciò posto, il Collegio ritiene che la mancata indicazione della modalità attraverso la quale si è proceduto all'identificazione del sottoscrittore infici irrimediabilmente la validità dell'autenticazione per il difetto di una forma c.d. sostanziale, che è costitutiva della fattispecie delineata dal Legislatore. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3019. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 SETTEMBRE 2020, N. 5359 ELEZIONI – PROCEDIMENTO ELETTORALE – DICHIARAZIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO – LEGITTIMO AFFIDAMENTO Il soccorso istruttorio rimedia alla carenza di sottoscrizione da parte del candidato. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello proposto avverso una sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione di un candidato dalla lista elettorale, per non aver egli sottoscritto la dichiarazione di accettazione della propria candidatura alla carica di consigliere comunale. Preliminarmente il Collegio evidenzia gli elementi caratterizzanti la vicenda controversa da un lato, la circostanza che il Responsabile dell’Ufficio elettorale del Comune aveva autenticato la firma del candidato in questione, senza rilevare che la stessa non era stata di fatto apposta dall’altro lato, il fatto che il predetto candidato aveva sottoscritto anche la Dichiarazione preventiva del bilancio di spesa per la campagna elettorale”, la quale doveva essere allegata, previamente autenticata, alla documentazione presentata dalla lista. Tanto premesso, il Consiglio di Stato conclude nel senso che i suddetti elementi caratterizzanti sono suscettibili di degradare la carenza della sottoscrizione, costituente in linea generale un requisito essenziale della dichiarazione di accettazione della candidatura, a mera irregolarità, come tale inidonea a determinare l’esclusione del candidato cui la suddetta carenza sia imputabile. Ne deriva - secondo il Consiglio di Stato – il dovere per l’Amministrazione di attivare l’istituto del cd. soccorso istruttorio, al fine di rimediare alla carenza di sottoscrizione, ad opera del candidato, della dichiarazione di accettazione della candidatura e di quella, annessa alla prima, di attestazione di insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 235/2012. Al riguardo il Collegio chiarisce che il Segretario comunale, in sede di acquisizione della documentazione relativa alla presentazione della lista, è onerato del compito di esercitare un controllo quantomeno estrinseco della stessa, che trova espressione nel rilascio al delegato di lista di una ricevuta dettagliata degli atti presentati” art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 . Ad avviso del Collegio, il rilascio della predetta ricevuta è idoneo a fondare, in capo al soggetto delegato e quindi, di riflesso, ai candidati nella relativa lista , un legittimo affidamento in ordine alla completezza formale della documentazione presentata, alla cui salvaguardia è appunto preordinato l’istituto del cd. soccorso istruttorio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 4 SETTEMBRE 2020, N. 5358 CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURA DI GARA - CLAUSOLE ESCLUDENTI. L’impugnazione delle clausole oggettivamente ed immediatamente escludenti. Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato si sofferma sull’istituto delle clausole immediatamente escludenti nell’ambito di una procedura di gara. In primo luogo, il Collegio descrive il genus delle predette clausole, indicando le seguenti sette fattispecie ad esso riconducibili a clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale in senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671 b regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile in senso conforme Cons. Stato, Ad.Pl., 11 giugno 2001, n. 3 c disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta in senso conforme Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980 d condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente in senso conforme Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135 e clausole impositive di obblighi contra ius es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell'appalto in senso conforme Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222 f bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario , ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di 0” pt. g atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso” in senso conforme Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421 . In secondo luogo, il Consiglio di Stato chiarisce che, per essere assoggettata all’onere dell’impugnazione immediata, la clausola della lex specialis deve essere oggettivamente ed immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici indistintamente, tanto da concretizzare l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore medio” di formulare un’offerta, o comunque un’offerta economicamente sostenibile. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2019, n. 5057.