RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, SENTENZA 31 AGOSTO 2020, N. 5293 PROCESSO AMMINISTRATIVO – RINUNCIA AL RICORSO – SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. La rinuncia al ricorso configura un’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse. Nella decisione in commento il Consiglio di Stato spiega che, in presenza della rinuncia al ricorso e agli effetti della sentenza di primo grado di accoglimento dello stesso ricorso , si configura un’ipotesi di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso medesimo viceversa, nella fattispecie non sussistono i presupposti per una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 35, co. 2, lett. c , c.p.a. Come evidenziato dal Collegio, infatti, la predetta causa di estinzione del giudizio determinerebbe il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, in relazione alla quale è tuttavia venuto meno l’interesse. Tanto considerato, con riferimento al caso di specie il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità del ricorso originario, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’appello. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 28 AGOSTO 2020, N. 16 CONTRATTI PUBBLICI – ESCLUSIONE DALLA GARA – FALSITA’ DICHIARATIVA. L’imputazione della falsità dichiarativa nei contratti pubblici. Nella decisione in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato risolve la questione deferitale dalla V Sezione dello stesso Consiglio di Stato relativamente alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c e f-bis del comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 . Giova premettere che alla fattispecie sono risultate applicabili, ratione temporis , le disposizioni antecedenti alle modifiche introdotte dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. Ciò posto, per quel che qui interessa vale evidenziare che, all’esito di un articolato percorso motivazionale, la Plenaria ha enunciato i quattro seguenti principi di diritto a la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c [ora c bis ] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 b in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo c alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico d la lettera f bis dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c [ora c bis ] della medesima disposizione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 28 AGOSTO 2020, N. 5292 COMUNE – ELEZIONI COMUNALI. Il candidato può sottoscrivere una lista elettorale ex art. 3 L. n. 81/1993. Nella pronuncia in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulla qualità soggettiva di elettore” richiesta al soggetto che sottoscriva una lista elettorale ai sensi dell’art. 3 della L. n. 81/1993. In particolare il Collegio chiarisce che, sul piano letterale, elettore” del Comune, legittimato a sottoscrivere la lista, è anche colui che, oltre a rivestire la qualità di elettore ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo , sia nel contempo intenzionato a concorrere alle elezioni quale candidato ai fini, dunque, dell’esercizio del diritto di elettorato passivo . Tanto premesso, il Consiglio di Stato conclude nel senso che non sussiste nell’ordinamento giuridico un principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista e i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista. Al contrario, ad avviso del Collegio, i candidati, qualora siano anche elettori del Comune nel quale si svolge la competizione elettorale, ben possono concorrere, con la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista, a costituire quella base minima di rappresentatività che la disciplina di settore sostanzialmente pretende nel prescrivere un numero minimo di sottoscrizioni ad opera di elettori”. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE, DECRETO 25 AGOSTO 2020, N. 624 PROCESSO AMMINISTRATIVO – IMPUGNAZIONI – DECRETO PRESIDENZIALE MONOCRATICO. Non è impugnabile il decreto presidenziale monocratico reso ex art. 56 c.p.a. Nel pronunciamento in esame il C.G.A. afferma la non impugnabilità di un decreto presidenziale monocratico reso ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e qualifica l’appello proposto avverso tale decreto come rimedio giuridico inesistente” secondo il vigente tessuto processuale. Ciò posto, il C.G.A. rileva che sulle istanze di rimedi giuridici inesistenti non vi è luogo a provvedere, perché non vi è luogo a incardinare una fase o grado di giudizio, esulando dalle competenze presidenziali l’esercizio di qualsivoglia potere processuale non previsto da nessuna disposizione di legge, sia nel senso che non è possibile provvedere sul merito della richiesta, sia nel senso che non è possibile rimettere l’affare all’esame del collegio.