RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 10 AGOSTO 2020, N. 4979 INFORMATIVA ANTIMAFIA – CONTRADDITTORIO. È solo eventuale la partecipazione al procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia. Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato affronta la delicata questione del bilanciamento della tutela dell’ordine pubblico con il principio del giusto procedimento nell’ambito di una vicenda riguardante l’emissione di un’informativa antimafia. Preliminarmente il Collegio rileva che il procedimento finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia non sconta una totale assenza di contraddittorio nel nostro ordinamento ma conosce una interlocuzione solo eventuale ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 159 del 2011 tale disposizione rimette, infatti, l’ammissione della partecipazione procedimentale dell’interessato alla valutazione dell’autorità preposta all'emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2020, n. 2854 Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820. A tanto il Consiglio di Stato aggiunge che l’eventuale sacrificio delle garanzie procedimentali e dei diritti di difesa che deve essere necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito è compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull’atto adottato dal Prefetto ciò in quanto il predetto sindacato è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction, perché non solo investe, sul piano della c.d. tassatività sostanziale, l’esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall’autorità prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità mafiosa dell’impresa, nell’accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l’aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall’amministrazione. In senso conforme Corte cost., 26 marzo 2020, n. 57 Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105 Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE I, PARERE 5 AGOSTO 2020, N. 1387 STRANIERO – DOMANDA DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA – DINIEGO. Spettano al G.A. le controversie riguardanti il diniego di cittadinanza. Nel parere in evidenza il Consiglio di Stato risolve, in favore del giudice amministrativo, la questione riguardante la giurisdizione in merito a controversie aventi ad oggetto provvedimenti di diniego della cittadinanza italiana richiesta dallo straniero per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 91. Più nel dettaglio il Collegio chiarisce che il vincolo che presiede alla attività di competenza dell’Amministrazione procedente a fronte di una domanda di acquisto della cittadinanza per matrimonio è imposto in via diretta a primario presidio e salvaguardia dell’interesse pubblico e soltanto in via indiretta e mediata per la tutela dell’interesse del privato richiedente. Ne deriva, pertanto, che la posizione giuridica del privato non assume nella specie consistenza di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, il cui vaglio, in caso di controversia, non può che spettare al giudice amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 5 AGOSTO 2020, N. 4948 PROTEZIONE INTERNAZIONALE – MISURE DI ACCOGLIENZA – REVOCA. Richiedenti asilo e durata delle misure di accoglienza. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato afferma che, per i soggetti richiedenti la protezione internazionale, le misure di accoglienza erogate presso i C.A.S. centri di accoglienza straordinaria sono assicurate solo per la durata del procedimento per il riconoscimento della suddetta protezione internazionale. Secondo il Collegio, infatti, il migrante che manifesti l'intenzione di chiedere la protezione internazionale viene accompagnato nei centri governativi di prima accoglienza, che hanno la funzione di consentire l'identificazione dello stesso migrante ove non sia stato possibile completare le operazioni nei centri di primo soccorso dislocati nei luoghi di sbarco , la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di assistenza. Sicché le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 142 del 2015 . Peraltro, il Collegio chiarisce che, nella prima fase dell'accoglienza, l’ufficio di polizia che riceve la domanda di protezione internazionale ha l'obbligo di informazione a favore del richiedente circa le condizioni di accoglienza e le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, attraverso la consegna di un opuscolo informativo, redatto possibilmente nella lingua del richiedente art. 3 del D.Lgs. n. 142 del 2015 . CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, SENTENZA 30 LUGLIO 2020, N. 4858 CONTRATTI PUBBLICI – R.T.I. – MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL R.T.I. Immodificabilità soggettiva del R.T.I. regola ed eccezioni. Nella decisione in commento il Consiglio di Stato si sofferma sulla modificazione soggettiva dell’a.t.i. aggiudicataria, chiarendo in particolare che è legittima la modificazione dell’a.t.i. con sostituzione dell’impresa mandataria che sia intervenuta dopo l’aggiudicazione definitiva, a seguito della presentazione da parte dell’originaria mandataria dell’istanza di concordato preventivo in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. A tale riguardo il Collegio chiarisce che, in linea generale, la fattispecie è regolata dall’art. 48, commi 17, 19 e 19-ter, d.lgs. n. 50/2020 tali disposizioni, infatti, prevedono che, in deroga alla regola generale dell’immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta art. 48, comma 9 , è concessa al raggruppamento aggiudicatario la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza di un evento che privi l’impresa mandataria della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Sicché, interpretando il richiamato dato normativo, il Consesso spiega che il divieto di modifica per mancanza di requisiti è in generale posto in funzione anti-elusiva e si riferisce alle ipotesi nelle quali la carenza dei requisiti risale al momento della presentazione dell’offerta, e quindi ai casi in cui i requisiti manca va no ab origine viceversa il suddetto divieto non opera nelle ipotesi in cui la carenza dei requisiti sia sopravvenuta alla domanda di partecipazione, nelle quali ai sensi dei commi 17 per il mandatario e 18 per il mandante è appunto consentita la modifica in riduzione della compagine del raggruppamento. In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245. A parere del Collegio, dunque, l’elusione quale limite della modifica in riduzione va apprezzata in ragione del motivo posto alla base dell’operazione riduttiva e del tempo di emersione del relativo motivo infatti, l’esercizio della facoltà non deve configurarsi come strumentale a sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura riguardante il soggetto uscente/recedente sussistente al momento dell’offerta, a pena di violazione della par condicio tra i concorrenti. Qualora invece, come nel caso in concreto sottoposto all’attenzione del Consiglio, l’uscita della mandataria dal raggruppamento sia sopravvenuta all’aggiudicazione definitiva dunque successivamente alla valutazione delle offerte di tutte le imprese concorrenti nel rispetto dei criteri fissati dal bando e della par condicio , le sopravvenute esigenze organizzative – tra le quali rientrano i casi in cui una delle imprese raggruppate sia colpita da un evento non volontario, quali tra l’altro l’apertura di una procedura concorsuale ivi compreso il concordato preventivo per effetto di una sopravvenuta situazione di insolvenza o di crisi aziendale implicante la perdita del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lettera b , d.lgs. n. 50/2016 – consentono la modificazione soggettiva. Una volta chiariti i limiti della modificazione soggettiva del R.T.I., il Consesso evidenzia altresì che la facoltà di riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge connotati dal carattere oggettivo e imprevedibile degli eventi sopravvenuti alla presentazione dell’offerta, legittimanti la modifica comporta la necessità di ridistribuire le quote. Secondo il Collegio i commi 17 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, non prevedono che la quota della nuova mandataria debba corrispondere esattamente a quella precedente, ma richiedono soltanto che l’operatore economico subentrante abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori oggetto dell’appalto. Avverte infatti il Consiglio di Stato che, qualora erroneamente si ritenga che le quote di qualificazione e di esecuzione della mandataria originaria e di quella subentrante debbano essere identiche sin dall’origine ossia, sin dalla presentazione dell’offerta , si giungerebbe ad un’inammissibile interpretatio abrogans della disciplina che ammette le modifiche soggettive, di fatto imponendo in via cautelativa la costituzione di raggruppamenti sovrabbondanti e così immobilizzando inutilmente e dunque irragionevolmente i fattori produttivi aziendali di molte imprese.