RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 LUGLIO 2020, N. 175 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI. Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori CODACONS – conflitto di attribuzioni nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto – gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – requisito soggettivo – azione in via suppletiva – requisito oggettivo – disordine istituzionale a seguito di dichiarazioni riportate dagli organi di stampa imputabili alla Regione Lombardia e del Progetto per la riapertura delle attività produttive” della Regione Veneto – inammissibilità. Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale attribuiscono la legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzione tra Enti, per lo Stato, al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da questi delegato e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. A fronte del chiaro tenore letterale di tali previsioni, nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la netta limitazione soggettiva. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 130/2009 l’art. 39, co. 3, della legge n. 87/1953 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale attribuisce la legittimazione a proporre ricorso, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. A fronte del chiaro tenore letterale della richiamata disposizione, la costante giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, co. 3, della legge n. 87/1953. 27 LUGLIO 2020, N. 168 OPERE PUBBLICHE. Disposizioni urgenti conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi – poteri attribuiti al commissario straordinario per la ricostruzione – modalità di ripristino del sistema viario e delle altre attività connesse – obbligo per ASPI, società concessionaria della tratta autostradale interessata, di far fronte alle spese di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, comprese quelle per l'esproprio delle aree, ovvero per la conclusione di accordi di cessione con i proprietari degli immobili interessati – denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, buon andamento e imparzialità, e di legalità delle prestazioni patrimoniali, nonché quelli di separazione dei poteri e del giusto processo, del diritto di difesa e della libertà di iniziativa economica – difetto di istruttoria e di motivazione – non fondatezza. L’esclusione di ASPI dalla ricostruzione del Ponte Morandi è giustificata sia dall’urgenza di avviare i lavori per ripristinare tempestivamente un tratto autostradale essenziale per i collegamenti nella regione, sia dai dubbi insorti sull’affidabilità del concessionario, alla luce della gravità dell’evento verificatosi e delle risultanze delle prime indagini amministrative. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 14/1964 di norma, non è necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando la legge in sé, nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto. 21 LUGLIO 2020, N. 158 IMPOSTE E TASSE. Imposta di registro – applicazione – criteri – intrinseca natura ed effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione – conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati – denunciata violazione del principio dell'effettività dell'imposizione, nonché di uguaglianza e ragionevolezza – non fondatezza. Il legislatore, escludendo la rilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto presentato per la registrazione, ha inteso riaffermare la natura di imposta d’atto” dell’imposta di registro, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 223/2012 il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., consiste in un giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione. 16 LUGLIO 2020, n. 150 LAVORO E OCCUPAZIONE. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – illegittimo licenziamento per vizi formali e procedurali – diritto del lavoratore ad un’indennità ragguagliata esclusivamente all’anzianità di servizio – violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro – illegittimità costituzionale in parte qua. Il criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 45/1965 l’obbligo di motivazione e la regola del contraddittorio sono riconducibili al principio di tutela del lavoro, enunciato dagli artt. 4 e 35 Cost., che impone al legislatore di circondare di doverose garanzie e di opportuni temperamenti il recesso del datore di lavoro.