RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZIONE GIURISDIZIONALE, SENTENZA 20 LUGLIO 2020, N. 639 GIUDIZIO DI APPELLO – TERMINE DI IMPUGNAZIONE Il termine lungo” per l’appello è perentorio e sottratto alla volontà delle parti. Con la decisione in oggetto il C.G.A. si occupa del termine lungo” previsto per la proposizione del ricorso in appello. Preliminarmente il Collegio chiarisce che i termini per proporre impugnazione sono tutti perentori e previsti a pena di estinzione del potere concesso alla parte. Ciò posto, il Consesso ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine lungo” di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non può in ogni caso essere superato, neanche nell’ipotesi in cui venga rispettato il termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. In senso conforme Cons. Stato, Ad. Plen., 8 giugno 1979, n. 20 Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 1979, n. 17. Il termine lungo” di impugnazione, invero, è da sempre ritenuto un termine residuale, non determinato dalla volontà delle parti e finalizzato a fare in modo che la pendenza del rapporto processuale abbia termine definitivamente a prescindere dalle scelte processuali degli attori, così eliminando ogni incertezza sulla formazione del giudicato. In senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4017. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II, ORDINANZA 15 LUGLIO 2020, N. 4578 GIUDIZIO DI APPELLO – INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO L’integrazione del contraddittorio può essere disposta per la prima volta anche in appello. Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato chiarisce che, nel giudizio di appello, ove si accerti la non manifesta” irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’appello ed ove si accerti altresì che il ricorso è proposto contro soggetti controinteressati da considerare quali parti necessarie del giudizio ex art. 95, comma 1, c.p.a. , è ben possibile che lo stesso Giudice del gravame disponga per la prima volta” l’integrazione del contraddittorio, garantendo in questo modo che il diritto di difesa dei controinteressati pretermessi trovi per la prima volta tutela processuale nella sede di appello. La particolarità della vicenda giudiziale scrutinata dal Collegio è duplice. In primo luogo rileva il fatto che l’appellante soccombente in primo grado aveva proposto originariamente ricorso avverso una graduatoria concorsuale proponendo censure che, ove accolte, secondo il giudice d’appello comporterebbero non lo scavalcamento di uno o più candidati collocati in un più favorevole ordine di graduatoria, ma l’annullamento in toto della stessa” graduatoria è per questa ragione, quindi, che il Consiglio di Stato arriva ad affermare la necessità che tutti i soggetti inseriti nella graduatoria e non solo alcuni di essi, effettivamente già raggiunti dalla notifica del ricorso, sia di primo che di secondo grado partecipino al giudizio amministrativo, trattandosi di controinteressati da considerare quali parti necessarie del giudizio ex art. 95, comma 1, c.p.a. . In questo senso, peraltro, il Collegio precisa che, in ipotesi di impugnazione di graduatorie concorsuali, vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima. In senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 2016, n. 3076 Cons. Stato, sez. sez. III, 11 febbraio 2013, n. 770 Cons. Stato, sez. sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5506 Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, nr. 4333 . In secondo luogo merita evidenziare che, nel giudizio di primo grado, il Tar non aveva inteso disporre alcuna integrazione del contraddittorio sull’assunto che il ricorso fosse infondato. Ebbene, a parere del Consiglio di Stato la decisione assunta dal Giudice di prime cure non costituisce un ostacolo a ché l’integrazione del contraddittorio venga disposta per la prima volta in sede di appello poiché, in applicazione dell’art. 95, comma 3, c.p.a., l’integrità del contraddittorio che non ha viziato il giudizio di primo grado può essere comunque recuperata mediante la sua integrazione in appello. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENTENZA 09 LUGLIO 2020, N. 4401 CONTRATTI PUBBLICI – R.U.P. – A.T.I. SOVRABBONDANTI. Il ruolo del R.U.P. e le A.T.I. sovrabbondanti. Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato enuclea talune regole fondamentali in materia di contratti pubblici, soffermandosi in particolare a sul ruolo del R.U.P. b sulla possibilità che il provvedimento di esclusione dalla gara venga adottato da un soggetto diverso dal R.U.P. c sui raggruppamenti c.d. sovrabbondanti”. In merito al primo argomento, il Collegio chiarisce che l’art. 31, co. 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 Codice dei contratti pubblici attribuisce al R.U.P. lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, i quali non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, così rimarcando il ruolo centrale di ausilio istruttorio” e non solo che tale organo riveste nell’ambito delle procedure di gara ed evidenziando la possibilità che esso compia sia operazioni di carattere materiale sia attività giuridica esternata in veri e propri atti. In senso conforme Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1104. Ciò posto, e con specifico riguardo al secondo tema, il Consiglio di Stato chiarisce tuttavia che il provvedimento di esclusione dalla gara può essere adottato anche da un soggetto diverso dal R.U.P. l’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, infatti, individua nella stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico ebbene, ad avviso del Collegio, il riferimento alla stazione appaltante”, contemplato dal citato art. 80 nella sua unitarietà” non venendo indicato puntualmente questo o quell’organo permette di ravvisare la competenza all’esternazione del provvedimento di esclusione, oltre che in capo al R.U.P., anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Da ultimo, il Consiglio di Stato esamina il tema delle a.t.i. c.d. sovrabbondanti, occupandosi della portata applicativa della regola di cui all’art. 48, co. 4, del Codice dei contratti pubblici. In proposito il Collegio precisa che i raggruppamenti c.d. sovrabbondanti” – nei quali ogni impresa componente possiede autonomamente il requisito di partecipazione alla gara ma, tuttavia, decide di dar vita ad una forma associativa per l’esecuzione dell’appalto - non sono vietati in via generale dall’ordinamento, pure in considerazione del favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica di soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione. Tanto considerato, il Collegio richiama la posizione espressa dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2019, la quale ha affermato la legittimità dell’esclusione dalla gara di quei raggruppamenti c.d. sovrabbondanti”, quando uno degli operatori economici che concorre a costituirlo abbia assunto un impegno all’esecuzione di lavori superiore ai suoi requisiti di qualificazione, ancorché in presenza di altri partecipanti titolari di una qualificazione tale da consentire loro di supplire” alla prestazione dell’impresa deficitaria, adempiendo al suo posto. Secondo la pronuncia in commento, la conclusione raggiunta dalla richiamata Plenaria, in quanto di carattere generale, non può essere circoscritta soltanto alle cause relative alla fattispecie degli appalti di lavori, ma deve essere estesa a tutte le tipologie di appalti pubblici e dunque anche a quelli di servizi e forniture, a fortiori quando la legge di gara prevede espressamente l’indicazione del riparto delle prestazioni. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENTENZA 10 LUGLIO 2020, N. 4431 PROCESSO AMMINISTRATIVO – ORDINE DI TRATTAZIONE DEI RICORSI Il ricorso principale deve essere esaminato prima del ricorso incidentale. Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato torna sull’annosa questione relativa all’ordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale c.d. escludente” nell’ambito di un giudizio amministrativo in materia di contratti pubblici. Premesso il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE, sez. X, 5 settembre 2019, in causa C-333/18 che aveva deciso la questione rimessa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6 del 2018 , il Collegio chiarisce che, a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall’ordine di esame dei ‘gravami incrociati escludenti’, in linea generale il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati, in quanto - anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e procedere di conseguenza all’indizione di una nuova procedura di gara. Posta la suddetta premessa di carattere generale, il Consiglio evidenzia che, non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale , il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, a parere del Consesso l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità rectius sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale.