RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

29 MAGGIO 2020, N. 102 REATI E PENE. Sottrazione e trattenimento di minore all’estero commesso dal genitore – sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna – applicazione automatica della pena accessoria - violazione dei diritti inviolabili del minore – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 574- bis , comma 3, del codice penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all’art. 574- bis c.p. rispetto allo stesso interesse del minore, infatti, non basta a giustificare l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna a pena non sospesa. Tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista. Dunque, la sanzione in esame investe necessariamente anche una persona diversa dal colpevole e ciò accade de iure e non solo de facto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 364/1988 il contenuto minimale del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. è il divieto di prevedere a applicare pene a danno di una persona per un fatto altrui. 27 MAGGIO 2020, N. 100 APPALTI PUBBLICI. Codice dei contratti pubblici – affidamento in house – obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di specifica motivazione circa il mancato ricorso al mercato – denunciato aggravio motivazionale rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione – non fondatezza. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, sollevata dal T.A.R. Liguria in riferimento all’art. 76 Cost. ed in relazione all’art. 1, comma 1, lettere a ed eee , della legge n. 11/2016, è infondata. La specificazione introdotta dal legislatore delegato, infatti, è riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 325/2010 è innegabile l’esistenza di un margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza nel” mercato e per” il mercato. 27 MAGGIO 2020, N. 99 CIRCOLAZIONE STRADALE. Patente di guida – revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione – carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio – violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza – illegittimità costituzionale in parte qua – Codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , art. 120, comma 2, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a , della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a e b , della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall’art. 8, comma 1, lettera b , del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 – illegittimità costituzionale parziale. L’automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione è contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza. Pertanto, l’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a , della legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , e come modificato dall’art. 19, comma 2, lettere a e b , della legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale e dall’art. 8, comma 1, lettera b , del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida , è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto provvede” – invece che può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 24/2020 l’art. 120, comma 2, Codice della strada è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto provvede” - invece che può provvedere” - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.