RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 4 GIUGNO 2020, N. 3548 VENDITA ABUSIVA GENERI MONOPOLIO - SANZIONE CHIUSURA ESERCIZIO. Sanzioni amministrative e cessione d’azienda. La comunicazione di avvio del procedimento non è mai richiesta in ambito sanzionatorio perché assorbita” nel verbale di accertamento dell’illecito, cui le sanzioni conseguono ope legis e senza necessità di ulteriore coinvolgimento delle parti. Ciò è quanto dovrebbe avvenire nei confronti dell’autore della violazione, che deve rendere edotta l’azienda subentrante del procedimento, siccome reciprocamente quest’ultima era onerata di verificare eventuali pendenze attingendo alla banca dati della Camera di commercio. Diversamente opinando, la dante causa avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità del ricorso di primo grado, essere evocata in giudizio per garantire l’integrità del contraddittorio. CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SICILIA SENTENZA 3 GIUGNO 2020, N. 372 INTERDITTIVA ANTIMAFIA - ILLEGITTIMITA’ RIARCIMENTO DANNI. L’onere della prova per la dimostrazione della inesistenza della colpa. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere superfluo gravare il danneggiato di un ulteriore e autonomo onere di provare l’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che in linea di principio e ordinariamente, la colpa può ritenersi presunta una volta che sia accertata l’illegittimità del provvedimento. Si tratta di una esemplificazione dell’onere della prova, che grava pur sempre sul danneggiato, esemplificazione che si fonda sulla duplice circostanza che il danneggiato ha già provato l’illegittimità del provvedimento e che, ordinariamente, l’adozione di un atto illegittimo costituisce di per sé un indice sintomatico plausibile di una colpa dell’apparato amministrativo. Tale esemplificazione probatoria si traduce in una presunzione, tuttavia non assoluta ma relativa, che consente la prova contraria, con una inversione dell’onere probatorio. Ribaltate le posizioni, spetta alla Amministrazione autrice dell’atto illegittimo dimostrare l’assenza di colpa nonostante l’adozione di un atto di cui sia comprovata l’illegittimità. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 3 GIUGNO 2020, N. 3482 TUTELA DEL PAESAGGIO - CAPITOZZATURA CIPRESSI. La vista di Firenze dal muretto. Illegittima l’ordinanza di capitozzare a 180 cm i cipressi che ostacolano la visuale di Firenze dal muretto del belvedere sulle colline fiesolane. Ciò in quanto la riduzione dell’altezza dei cipressi non costituisce un’adeguata soluzione compromissoria tra contrapposte esigenze perché, da un lato, non salvaguarda una vegetazione per sua natura caratterizzata da una notevole proiezione in altezza, e dall’altra non elimina l’ostacolo posto alla visuale di coloro che transitano per l’asse viario sebbene posto in leggera pendenza. In sostanza, l’azione amministrativa deve essere suffragata da un preciso fondamento normativo che consenta di incidere sulle facoltà dominicali in nome delle esigenze di tutela di un punto di belvedere previamente individuato nelle forme di legge. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II SENTENZA 25 MAGGIO 2020, N. 3329 EDILIZIA PRIVATA - TETTOIA. ORDINE DI DEMOLIZIONE. La trasformazione del territorio. La nozione di costruzione si configura in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. In altri termini non è necessario che l’alterazione dello status quo ante dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio. L’avvenuta realizzazione senza permesso di costruire della tettoia sorretta da pilastrini in ferro, per caratteristiche funzionali e dimensionali determina una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e ss. d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.