RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

13 MARZO 2020, N. 54 IMPOSTE E TASSE. Imposta sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi – Soggetti non obbligati al pagamento – Omessa previsione degli affini – Denunciata disparità di trattamento rispetto ai parenti – Non fondatezza. Il fatto che l’art. 13, comma 2, l. n. 383/2001 abbia inteso selezionare i soggetti passivi del prelievo in ragione della prossimità dei vincoli familiari, individuando il grado e i limiti di tale prossimità e tenendo adeguatamente conto dell’impatto finanziario di tale selezione – con l’effetto di non includere gli affini nel novero dei soggetti per i quali è escluso il pagamento dell’imposta sulle donazioni e le altre liberalità tra vivi – esclude l’arbitrarietà della disciplina censurata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 288/2019 il legislatore tributario gode, in astratto, di ampia discrezionalità, con il limite della non arbitrarietà. 12 MARZO 2020, N. 52 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Benefici penitenziari – Inapplicabilità ai condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur se sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità – Denunciata irragionevolezza nonché violazione della finalità rieducativa e del principio di individualizzazione della pena – Non fondatezza. La previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda necessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta. In ogni caso, anche la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità è rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica dell’attuale art. 4- bis , comma 1, ord. pen., essa non risulta invece idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 188/2019 al tempo presente, l’unica adeguata definizione della disciplina di cui all’art. 4-bis ordin. penit. consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti. 12 MARZO 2020, N. 50 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenzione domiciliare – Divieto di applicazione ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975 [nella specie condannati per rapina aggravata] – Non fondatezza. Il soggetto interessato dalla preclusione della detenzione domiciliare per la particolare gravità dei reati commessi ex art. 47- ter , comma 1- bis , l. n. 354/1975, non è solo l’autore di un determinato reato ma, in ciascun caso concreto, è persona dalla pericolosità non contenibile attraverso i presìdi tipici. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 350/2003 la detenzione domiciliare, contraddistinta all’origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato.