RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

26 FEBBRAIO 2020, N. 34 PROCESSO PENALE Casi di appello – previsione che il pubblico ministero può fare appello contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato – non fondatezza. In un sistema ad azione penale obbligatoria, non può ritenersi precluso al legislatore introdurre limiti all’esercizio della funzione giurisdizionale intesi ad assicurare la ragionevole durata dei processi e l’efficienza del sistema punitivo. Pertanto, non può considerarsi irragionevole che, di fronte al soddisfacimento, comunque sia, della pretesa punitiva, lo Stato decida di rinunciare a un controllo di merito sul quantum della sanzione irrogata. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 26/2007 il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, co. 2, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, in quanto le fisiologiche differenze che connotano le posizioni delle due parti, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi di cui sono portatrici, rendono compatibili con il suddetto principio alterazioni della simmetria dei rispettivi poteri e facoltà, purché tali alterazioni trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di corretta esplicazione della giustizia, e risultino contenute entro i limiti della ragionevolezza. Il vaglio della ragionevolezza deve essere condotto sulla base della comparazione fra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti. 26 FEBBRAIO 2020, N. 32 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 – inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari – applicabilità ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 quater e 321 codice penale commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella – mancata previsione di un regime transitorio che dichiari applicabile la nuova norma ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della novella – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, comma 6, lett. b , l. n. 3/2019 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” – c.d. Spazzacorrotti è costituzionalmente illegittimo in quanto interpretato nel senso che le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata, si applichino retroattivamente ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 79/2007 i commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge n. 354/1975, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 251/2005, sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono che i benefici previsti dalle norme censurate possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. 20 FEBBRAIO 2020, N. 26 POSTE. Buoni postali fruttiferi – modifiche peggiorative dei tassi di interesse – possibilità di estensione, con decreto ministeriale, ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente allo stesso decreto – denunciata modificazione retroattiva sfavorevole in violazione dell'affidamento dei risparmiatori, ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, contrasto con la tutela del risparmio postale – non fondatezza. La possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni , come modificato dal d.l. n. 460/1974, convertito, con modificazioni, in legge n. 588/1974 ed oggi abrogato dal d.lgs. n. 284/1999, rifletteva un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamento dell’inflazione e dei mercati. In senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 3963/2019 a seguito dell'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina. Conseguentemente, è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così come prescritto dal citato art. 173 cod. postale. Il possessore del titolo, intervenuta la variazione, quindi, ha l'alternativa tra riscuotere i buoni alle condizioni cui si era obbligato in origine oppure proseguire il rapporto, ottenendo in sede di rimborso la somma risultante dalla combinazione tra tasso originario, da applicarsi fino alla variazione, e tasso sopravvenuto, da applicarsi a seguito del mutamento. 14 FEBBRAIO 2020, N. 18 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Detenzione domiciliare speciale – concessione alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ritualmente accertato ai sensi della l. n. 104/1992 – omessa previsione – disparità di trattamento rispetto alle condannate madri di figli minori di anni dieci, incidenza sulle relazioni costitutive della persona umana e violazione del principio della tutela della maternità – illegittimità costituzionale parziale. Essendo la detenzione domiciliare ordinaria e quella speciale entrambe incentrate sulla tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che hanno portato alla condanna, ne consegue l’illegittimità costituzionale della preclusione della detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente invalidante, di cui all’art. 47- quinquies , comma 1, l. n. 354/1975 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà . In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 350/2003 la detenzione domiciliare ordinaria ha lo scopo di favorire le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall’assenza della figura genitoriale.