RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

11 FEBBRAIO 2020, N. 14 PROCESSO PENALE. Dibattimento – modifica dell’originaria imputazione – facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – omessa previsione – violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 516 cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 141/2018 è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., l’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. 5 FEBBRAIO 2020, N. 12 FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Violazione del termine di ragionevole durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa – diritto ad equa riparazione nelle forme della legge n. 89 del 2001 – esclusione, in base al diritto vivente – denunciata disparità di trattamento tra creditori nelle procedure concorsuali, lesione del diritto di difesa, contrasto con gli obblighi derivanti dalla CEDU – non fondatezza. La peculiarità della liquidazione coatta amministrativa, rispetto al fallimento, trova la sua giustificazione nelle finalità pubblicistiche di tale procedura, riguardante imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, involgono molteplici interessi. Non essendo, quindi, configurabile un’identità tra la posizione di un creditore di un fallimento e quella di un creditore di una liquidazione coatta amministrativa, il fatto che i rimedi della legge Pinto si applichino solo nell’ambito del fallimento e non anche nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa non determina la prospettata incostituzionalità. Sull’argomento, cfr. Cass. Civ., n. 4429/2014 il diritto all’equa riparazione ex lege n. 89/2001 è configurabile solo con riguardo all’eccessiva durata di un processo” comportante l’esercizio di un’attività giurisdizionale e non anche con riferimento all’irragionevole protrarsi di un procedimento di carattere meramente amministrativo. 31 GENNAIO 2020, N. 10 REFERENDUM. Richiesta di referendum abrogativo denominata Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” – finalità di realizzare con la c.d. tecnica del ritaglio” un sistema elettorale totalmente maggioritario a collegi uninominali avente il carattere di auto-applicatività – eccessiva manipolatività del quesito referendario, nella parte in cui investe la delega di cui all’art. 3 della legge n. 51 del 2019 conferita al Governo per l’attuazione della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari – inammissibilità. Il referendum ha, nell’ordinamento costituzionale italiano, una finalità meramente abrogativa di intere leggi o di interi articoli ma anche di singole frasi e, persino, di singole parole. Da questa abrogazione, tuttavia, non può risultare un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a quello originario. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 16/2008 le leggi elettorali non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti legislativi per i quali l’art. 75, secondo comma, Cost., esclude l’ammissibilità dell’abrogazione popolare, e tuttavia appartengono alla categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica. L’ammissibilità di un referendum su norme elettorali relative ad organi costituzionali o a rilevanza costituzionale è, perciò, assoggettata alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo. Ne consegue che – in aggiunta alle caratteristiche indispensabili di chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito – un referendum in materia elettorale deve essere necessariamente parziale e inevitabilmente manipolativo”, e cioè non può avere ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma deve investire solo specifiche norme, la cui ablazione abbia come effetto naturale e spontaneo la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente, e complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo.