RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 24 GENNAIO 2020, N. 602 QUOTIDIANI E PERIODICI. EDICOLE ESCLUSIVE. Lo spazio va destinato per la maggior parte alla vendita della carta stampata. Legittimo il regolamento adottato dal Comune di Venezia che, nell’ambito del potere pianificatorio, di natura ampiamente discrezionale, non impone restrizioni e limiti alla percentuale della vendita totale dei prodotti complementari, ma fissa soltanto un congruo spazio espositivo nella misura del 55 per cento da assicurare alle testate poste in vendita alla luce dei criteri fissati dalle Regioni , con riguardo a strutture istituzionalmente preposte alla vendita di giornali e riviste che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non possono perciò trasformarsi, ad libitum del titolare, in esercizi commerciali ove prevalente è la vendita di altri prodotti. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V SENTENZA 24 GENNAIO 2020, N. 575 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. Ampliamento della concessione e procedura autorizzatoria. Il tenore letterale dell’art. 8 della l.r. n. 17/2015 Puglia, non consente di dubitare che la procedura a evidenza pubblica è richiesta solo per il rilascio della concessione. La variazione della concessione, in cui rientra al di là di ogni ragionevole dubbio l’ampliamento, è infatti autonomamente disciplinata al comma 1, che la subordina esclusivamente all’accertamento della sua compatibilità con il Piano comunale della costa, il Codice della navigazione e il relativo regolamento, nonché, in generale, con le direttive comunitarie e le leggi statali e regionali in materia. Non può condurre a conclusioni diverse la circostanza che il comma 1 si riferisca anche al rilascio” della concessione, in quanto ciò non introduce un collegamento con il comma 2 e quindi con la procedura di evidenza pubblica , laddove quel riferimento è infatti volto espressamente ed esclusivamente a subordinare anche il rilascio della concessione, così come la sua variazione, al rispetto del PCC e del Codice della navigazione e del relativo regolamento tanto più che le relative norme non vengono poi richiamate né nel comma 2 né nei successivi commi della previsione dedicati alla procedura di selezione . CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV SENTENZA 24 GENNAIO 2020, N. 571 RIVENDITE GENERI MONOPOLIO. I criteri per le rivendite speciali. Illegittimo il diniego dell’Amministrazione finanziaria che nel respingere l’istanza di istituzione della nuova rivendita speciale fa rigida applicazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, del d.m. n. 38/2013 previsti propriamente per le rivendite ordinarie. Ciò in quanto si sarebbe finito per trattare in maniera uguale due situazioni del tutto differenti, quali quelle delle rivendite speciali, da un lato, e delle rivendite ordinarie, dall’altro. Peraltro, la Sezione aveva già escluso che l’Amministrazione debba porre in essere una valutazione caso per caso e in concreto, circa la sussistenza di un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio” da effettuarsi in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti”. Al contrario, aveva ritenuto che a tal fine debbano essere presi a riferimento parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale”, precisando, peraltro, che i parametri di distanza da individuarsi devono essere diversi da quelli già previsti per le rivendite ordinarie e devono tener conto della disciplina delle distanze dei patentini” e che i parametri da individuarsi rispetto alla produttività non possono che riferirsi solo alla potenzialità della domanda di tabacchi rispetto al luogo proposto per la rivendita speciale”. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI SENTENZA 21 GENNAIO 2020, N. 494 EDILIZIA PRIVATA. VARIANTI PROGETTUALI. I titoli abilitativi necessari e la normativa di riferimento. Mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante. Nel caso di variante essenziale il problema si concentra nella necessità o meno di nuovo titolo, che deve quindi considerare l’eventuale diversa normativa sopravvenuta la variante invece si riferisce al titolo originario senza nuova valutazione della normativa vigente.