RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

3 GENNAIO 2020, N. 2 IMPOSTE E TASSE. Tributi erariali e locali – notificazione degli atti impositivi e dei ruoli [nella specie, notificazione di cartelle di pagamento] – notificazione diretta tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari o dagli enti locali, nonché dagli enti concessionari della riscossione – manifesta infondatezza. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 602/1973 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , dell’art. 14 della legge n. 890/1982 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 , sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 111 e 11 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , sono manifestamente infondate. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 90/2018 il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica. 3 GENNAIO 2020, N. 1 PRIVILEGIO. Privilegio generale sui beni mobili – crediti per le retribuzioni dei professionisti – previsione che estende il privilegio anche al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto [IVA] – non fondatezza. L’estensione del privilegio mobiliare al credito di rivalsa IVA da parte dell’art. 2751-bis, n. 2 , cod. civ., come modificato dall’art. 1, comma 474, l. n. 205/2017, benché testualmente collocata a fianco della sola categoria dei professionisti”, non può avere l’effetto di determinare un’ingiustificata distinzione tra professionisti” ed ogni altro prestatore d’opera”, intellettuale o no in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, tutti beneficiano della stessa estensione del privilegio. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 1/1998 l’art. 2751-bis, n. 2, c.c. è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., limitatamente alla parola intellettuale”, in quanto la disparità di trattamento che, relativamente alla garanzia della retribuzione, si viene a determinare tra prestatori d’opera intellettuale e non intellettuale risulta palesemente irragionevole, tenuto conto dell’omogeneità delle categorie di soggetti e di crediti messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall’art. 2222 c.c