RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 10 GENNAIO 2020, N. 229 CONCORSO ASSEGNAZIONE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE. Il vincolo decennale della fuoriuscita dal settore. Scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile. E’ evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l’assetto societario. CONSIGLIO DI STATO, SEZ II SENTENZA 9 GENNAIO 2020, N. 196 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. REVOCA CONCESSIONE. La sovrapposizione della normativa commerciale ed i regolamenti COSAP. La determinazione dell’Amministrazione di attribuire un bene in concessione è di natura eccezionale”, ed è assistita dalla latissima discrezionalità dell’Amministrazione essa invera l’interesse pubblico, se e nella misura in cui attraverso l’utilizzo del privato si raggiunga un plusvalore complessivo per la collettività consegue da ciò che qualsivoglia accertata violazione a disposizioni che regolano l’utilizzo del bene medesimo legittimano l’amministrazione all’esercizio del potere revocatorio e lato sensu sanzionatorio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 2 GENNAIO 2020, N. 2 NORMATIVA ANTIMAFIA. La discrezionalità del Prefetto nel valutare le circostanze. E’ solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico che il campo valutativo del potere prefettizio, in materia antimafia, deve arrestarsi. Ciò non significa quindi che il Prefetto non possa valutare elementi atipici”, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa. Perché in tal caso significherebbe annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia, finalità che, per usare le parole della Corte europea dei diritti dell’uomo consiste anzitutto nel tenere il passo con il mutare delle circostanze secondo una nozione di legittimità sostanziale. In sostanza, il sistema delle misure di prevenzione è stato ritenuto dalla stessa Corte europea in generale compatibile con la normativa convenzionale poiché il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione è una condizione” personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale è un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 2 GENNAIO 2020, N. 1 TUTELA DELLA SALUTE E VINCOLI DI BILANCIO. La carenza di posti disponibili nella struttura. L’affermazione secondo cui le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del diritto all’educazione e al sostegno scolastico dei disabili, coniando anche il concetto di diritto al sostegno in deroga”, deve trovare applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria al soggetto riconosciuto disabile al 100% mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie. E’ pur vero che la Corte Costituzionale, dopo aver rimarcato che sussiste la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili , ma ha osservato anche che tale discrezionalità del legislatore trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati . In sostanza, una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l’attivazione dei poteri -doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa.