RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

18 DICEMBRE 2019, N. 276 PROCESSO PENALE. Astensione del giudice – Procedimento – Previsione che la dichiarazione di astensione è presentata al Presidente della Corte o del Tribunale, il quale decide senza formalità di procedura – Omessa previsione che la dichiarazione sia sottoposta al Capo dell’ufficio nelle sole ipotesi di astensione per gravi ragioni di convenienza”, non altrimenti specificate, di cui all’art. 36, comma 1, lett. h , c.p.p. – Manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Fermo, con l’ordinanza del 17 ottobre 2018, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2019, sono manifestamente inammissibili. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 113/00 la formulazione dell’art. 36, comma 1, lett. h , c.p.p. ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento. 13 DICEMBRE 2019, N. 270 STRANIERO. Espulsione amministrativa dell’imputato straniero – Avvenuta esecuzione prima dell’emissione di decreto di citazione diretta a giudizio – Potere del giudice di rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione è stata eseguita prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza –Illegittimità costituzionale parziale. La disciplina di cui all’art. 13, comma 3- quater , d.lgs. n. 286/1998 è costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p., il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., I Sez., n. 47454/13 la formulazione letterale dell’art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286/1998 ‒ che prevede, come condizione ostativa alla rilevanza dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione, l’emissione del provvedimento che dispone il giudizio ‒ non consente un’interpretazione estensiva manipolativa del dato testuale. 12 DICEMBRE 2019, N. 266 PROCEDIMENTO CIVILE. Procedura di negoziazione assistita – Esperimento a pena di improcedibilità della domanda giudiziale – Obbligatorio per chi intenda proporre domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro – Denunciata carenza dei presupposti della decretazione d’urgenza e contrasto con il principio di ragionevolezza – Possibilità di concorso con la mediazione obbligatoria e con altre condizioni di procedibilità della domanda giudiziale – Denunciata restrizione dell’accesso alla tutela giurisdizionale attraverso l’imposizione di un onere sproporzionato – Inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, d.l. n. 132/2014 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile , convertito, con modificazioni, nella l. n. 162/2014, sollevate dal Tribunale ordinario di Verona, con l’ordinanza del 14 dicembre 2018, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019, sono inammissibili. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 77/18 l’istituto della negoziazione assistita è volto a favorire la composizione della lite ed è legato alla consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera. 6 DICEMBRE 2019, N. 263 ESECUZIONE PENALE. Detenuti minorenni e giovani adulti, condannati per uno dei reati ostativi” di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, l. n. 354/1975 - Possibilità di accesso ai benefici penitenziari misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno – esclusione in assenza di condotte collaborative con la giustizia – Eccesso di delega, violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, contrasto con la preminente funzione rieducativa dell’esecuzione penale minorile – Illegittimità costituzionale. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 121/2018 recante Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p , l. 23 giugno 2017, n. 103 è costituzionalmente illegittimo. Tale disciplina, infatti, ha ristretto la possibilità di accedere alle misure extramurarie ivi indicate, agganciandola alle condizioni previste dall’art. 4-bis ord. pen., in aperta distonia, non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 168/1994 per i fatti commessi da minorenni, la finalità rieducativa del condannato è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente.