RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 13 DICEMBRE 2019, N. 8476 EDILIZIA PRIVATA. MODIFICA DESTINAZIONE D’USO. La sottile linea rossa tra residenza e struttura ricettiva. Immobile con 36 appartamenti frazionato al catasto e regolamento condominiale che vincola la destinazione d’uso a struttura ricettiva a fronte di un quadro probatorio dell’intervenuto mutamento di destinazione d’uso in residenza, sicuramente sufficientemente univoco e concordante per costituire un legittimo fondamento per il provvedimento sanzionatorio di rimessa in pristino, era onere della parte ricorrente, ovvero l’imprenditore che aveva realizzato la struttura, fornire prove adeguate del contrario. Ciò che avrebbe dovuto fare non già invocando e allegando i contratti di compravendita e il regolamento del condominio, scaricando la responsabilità sui terzi acquirenti, bensì provando di aver effettivamente esercitato, nonostante le alienazioni, l’attività professionale turistico-ricettiva nelle forme e nei modi previsti dalla pertinente legislazione regionale di settore, attivando presso il Comune il necessario procedimento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 13 DICEMBRE 2019, N. 8472 L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PA. PROCEDIMENTI ROBOTIZZATI. ALGORITMO. La formula tecnica dell’algoritmo deve essere nota per evitare vizi alla procedura. La conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In sostanza, la caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative non esime dalla necessità che la formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile. Con le conseguenze in termini di conoscenza e di sindacabilità CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 12 DICEMBRE 2019, N. 8457 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. La distribuzione dell’onere probatorio. La partecipazione procedimentale, in presenza, soprattutto, di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del privato, quali sono quelli impositivi di vincoli amministrativi, deve essere garantita sia in funzione difensiva, per tutelare la situazione soggettiva del privato, sia in funzione conoscitiva, per tutelare lo stesso interesse pubblico mediante l’acquisizione di elementi rilevanti per la corretta ricostruzione dei fatti posti a base della determinazione finale. L’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge prevede che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministra-zione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato comma 2, secondo inciso . L’orientamento prevalente e preferibile della giurisprudenza amministrativa, in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio, è nel senso che, venendo in rilievo elementi conoscitivi nella disponibilità del privato, spetta a quest’ultimo indicare quali sono gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l’amministrazione sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato . CONSIGLIO DI STATO, SEZ III ORDINANZA 11 DICEMBRE 2019, N. 8435 SANITA’ PUBBLICA. INDENNIZZO. La transazione statale conseguente al sangue infetto. E’ stato deciso di rimettere all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla corretta interpretazione della lett. b dell’art. 5, comma 1, d.m. 4 maggio 2012 – adottato congiuntamente dal Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta del decreto con il quale sono stati definiti i moduli transattivi, e cioè gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007 – al fine di appurare, in particolare a a quali posizioni soggettive tale disposizione faccia riferimento b se il termine decennale ivi indicato risulti coerente con i principi civilistici in materia di prescrizione c se il sistema transattivo predisposto dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, così come attuate dal d.m. n. 132 del 2009 e dal d.m. 4 maggio 2012, deve intendersi aperto ai soli diretti danneggiati da trasfusione infetta e ai loro eredi che agiscano iure hereditatis ovvero anche ai congiunti che agiscano per ottenere il ristoro dei danni patiti iure proprio.