RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 29 NOVEMBRE 2019, N. 8203 TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA. PORTO D’ARMI. La discrezionalità al rilascio della licenza. Legittima la revoca della licenza di porto di fucile da caccia e il divieto di detenzione armi, disposti solo sul presupposto delle parentele con soggetti colpiti da pregiudizi penali Nel senso che non c’è alcuna violazione dei fondamentali principi dello Stato di diritto in tema di libertà e responsabilità personale. La possibilità, infatti, di detenzione ed impiego delle armi da fuoco e del relativo munizionamento non formano oggetto di un diritto assoluto ed incomprimibile del singolo, dovendo il suo esercizio essere conformato al preminente compito della Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona art. 2 Cost. a iniziare dal diritto alla vita, alla incolumità ed alla libertà di ciascuno, che potrebbero essere pregiudicati da un utilizzo illegale o comunque inappropriato delle armi. Risulta quindi conforme al nostro sistema di garanzie giuridiche la subordinazione della facoltà di detenere ed utilizzare armi da fuoco ad un vaglio, preventivo e quindi necessariamente probabilistico ed indiziario, circa la potenziale pericolosità derivante da possibili usi inappropriati nelle specifiche circostanze considerate. Vaglio che, nel caso specifico, l’Amministrazione risulta aver compiuto in modo non irragionevole in presenza di una pluralità di congiunti e parenti dell’interessato sottoposti a pesanti condanne detentive ovvero sottoposti a misure di sicurezza, con l’accusa di appartenere tutti alla medesima cosca mafiosa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV ORDINANZA 28 NOVEMBRE 2019, N. 8154 ACCESSO ALLA CARRIERA DI NOTAIO. Il limite d’età di 50 anni e la compatibilità con il diritto UE. Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE di decidere in merito alla compatibilità dell’art. 1, comma 3, lett. b , l. n. 1365/1926, che pone in 50 anni il limite massimo per partecipare al concorso per notaio, con il diritto dell’Unione europea rilevante in tema di disparità di trattamento collegate all’età. Infatti, si potrebbe ritenere che la disposizione del diritto interno, nell’ammettere al concorso per il conferimento dei posti notarili i soli aspiranti che non hanno compiuto cinquanta anni alla data del bando di concorso, non si basi su alcuna oggettiva e ragionevole giustificazione ispirata da una finalità legittima. In altri termini, si potrebbe ritenere che la norma di legge dello Stato italiano ponga una discriminazione relativa all’età per il possibile conseguimento delle funzioni notarili, in assenza di una finalità legittima, comportando una disparità non consentita della direttiva CE in materia. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 25 NOVEMBRE 2019, N. 8039 GARA DI APPALTO. DETERMINAZIONE BASE D’ASTA. La complessa individuazione del costo del cibo. La pur ampia discrezionalità goduta dall’amministrazione nella fattispecie l’Amministrazione penitenziaria per l’acquisto delle dettare alimentare per i carcerati non può risolversi in arbitrarietà, né può sfuggire al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che ben può verificare se il potere sia stato in concreto correttamente esercitato sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza nel caso di specie è proprio sotto tale profilo che la determinazione impugnata è stata ritenuta non corretta, non essendo ragionevole fissare un valore economico, qual è la base d’asta, senza svolgere un’adeguata attività istruttoria volta ad accertare la effettiva rilevanza ed incidenza su quel valore economico dei prezzi dei prodotti da fornire. SENTENZA 25 NOVEMBRE 2019, N. 8011 ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE. CONSUMO SUL POSTO. La definizione di servizio assistito” non consentito nei negozi. Negli esercizi di vicinato, allorché legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è ammesso il consumo sul posto di prodotti di gastronomia, purché in assenza del servizio assistito” di somministrazione. Il servizio assistito” di cui all’art. 3, comma 1, lett. f– bis , d.l. 223/2006 è stato identificato nell’offerta da parte del gestore di un servizio ai tavoli ad opera di personale impiegato nel locale e così in senso più strettamente letterale e non, invece, in senso funzionale”, come organizzazione dell’offerta da parte del gestore rivolta, nel suo complesso – e, dunque, anche in ragione delle modalità di strutturazione del locale – a favorire la consumazione sul posto dei prodotti di gastronomia.