RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

15 NOVEMBRE 2019, N. 238 PROCESSO PENALE. Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto – iscrivibilità nel casellario giudiziale e impugnabilità – omessa previsione – denunciata irragionevolezza e violazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell’obbligatorietà dell’azione penale – manifesta inammissibilità. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410- bis e 411, comma 1- bis ,c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, comma 2, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con l’ordinanza del 20 marzo 2018, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2018, è manifestamente inammissibile. Sull’argomento, cfr. Cass. Pen., n. 30685/2017 il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto non è iscrivibile nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f , d.P.R. n. 313/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A , dal momento che tale disposizione contempla l’iscrizione dei soli provvedimenti definitivi, mentre il provvedimento di archiviazione in parola non può essere oggetto di ricorso per cassazione, se non per far valere uno dei vizi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, c.p.p., richiamato dal previgente art. 409, comma 6, c.p.p. e, oggi, dall’art. 410-bis , in assenza di ogni potenziale lesività per l’interessato. 15 NOVEMBRE 2019, N. 237 FILIAZIONE. Formazione in Italia dell’atto di nascita di minore straniero – possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile – esclusione – denunciata restrizione ingiustificata del diritto al riconoscimento di una formazione sociale, irragionevole discriminazione rispetto allo straniero figlio di genitori intenzionali di sesso diverso, incidenza sul diritto del figlio alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, lesione dell’interesse del fanciullo e di diritti garantiti da convenzioni internazionali – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale della norma che si desume” dagli artt. 250 e 449 del codice civile 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 5 e 8 l. n. 40/2004, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost. – quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/1991, sollevata dal Tribunale ordinario di Pisa, con l’ordinanza del 15 marzo 2018, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2018, è inammissibile. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 221/2019 l’esclusione dalla procreazione medicalmente assistita delle coppie formate da due donne non è fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale. 13 NOVEMBRE 2019, N. 234 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Processo civile – casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente – mancata previsione dell’anticipazione al richiedente il gratuito patrocinio del solo contributo unificato – manifesta infondatezza. Il limite reddituale per l’accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è espressione di un bilanciamento rimesso alla discrezionalità del legislatore e coerente con la garanzia costituzionale dell’art. 24, terzo comma, Cost., che, con appositi istituti, assicura ai non abbienti – e quindi non a tutti – i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 15/2016 il precetto dell’art. 24, terzo comma, Cost., che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione con varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del legislatore. 13 NOVEMBRE 2019, N. 229 ORDINAMENTO PENITENZIARIO. Benefici penitenziari – applicabilità ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato – condizione – effettiva espiazione di almeno due terzi della pena irrogata – intrinseca irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena – illegittimità costituzionale in parte qua. Ordinamento penitenziario – benefici penitenziari – applicabilità ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato – condizione – effettiva espiazione di almeno due terzi della pena irrogata – illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. Ordinamento penitenziario – benefici penitenziari - applicabilità ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato – condizione – effettiva espiazione di almeno due terzi della pena irrogata – illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua – non fondatezza. I condannati alla pena dell’ergastolo che abbiano cagionato la morte del sequestrato possono accedere al beneficio del permesso premio, in caso di collaborazione o condizioni equiparate, dopo aver espiato dieci anni di pena, riducibili sino a otto anni grazie alla liberazione anticipata. I condannati a pena detentiva temporanea per il medesimo titolo delittuoso possono, invece, accedere al predetto beneficio, a parità di condizioni quanto alla collaborazione con la giustizia, solo dopo aver scontato i due terzi della pena inflitta, senza poter beneficiare di alcuna riduzione di tale termine a titolo di liberazione anticipata e cioè dopo aver scontato un periodo di detenzione che – tenuto conto delle elevatissime cornici edittali previste per le ipotesi delittuose in questione – è nella generalità dei casi ben superiore a otto anni. Una tale conseguenza è, evidentemente, incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, primo comma, Cost Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 149/2018 sono incompatibili con il vigente assetto costituzionale le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione, e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dal legislatore nell’art. 4-bis ord. pen. – in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell’esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati.