RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 15 NOVEMBRE 2019, N. 7842 NORMATIVA ANTIMAFIA. ATTIVITA’ COMMERCIALE. La struttura clanica delle cosche e l’incidenza dell’attività nel territorio. L’intensissima pregnanza del rapporto familiare e l’egemonia del clan sul territorio con la sua enorme capacità infiltrativa tanto da avere condotto addirittura allo scioglimento del consiglio comunale nel 2015 , lascia ritenere probabile l’ipotesi che la società intenzionata ad esercitare un’attività di vendita al minuto, sia espressione di una regìa collettiva riconducibile alla struttura clanica della famiglia di riferimento, egemone sul territorio, indipendentemente dal fatto che i soci siano o meno esenti da pregiudizi penali o da segnalazioni del più vario tipo. Bene ha perciò rilevato il provvedimento prefettizio che la presenza di un legame significativamente caratterizzato in senso criminale e fortemente ramificato diviene circostanza plausibile di un suo condizionamento dell’impresa da parte della famiglia malavitosa locale e, in questo caso, la pericolosa, ed egemone sul territorio, cosca. CONSIGLIO DI STATO, SEZ I PARERE 13 NOVEMBRE 2019, N. 2861 PROCESSO AMMINISTRATIVO. RICORSO STREAORDINARIO. L’alternatività ineludibile dalla trasformazione del giudizio da fatto a rapporto. Nell’ipotesi in cui l’atto presupposto a monte venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente a valle con ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorrerà – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo. Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando vi è la necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi” – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle. Per quest’ultima ipotesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo art. 111 Cost. e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a. . CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 12 NOVEMBRE 2019, N. 7762 NORMATIVA ANTIMAFIA. SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE. La proroga alla durata della gestione della commissione. Il concetto di eccezionalità, di cui all’art. 143, comma 10, c.p.a., necessariamente si lega all’eccezionalità della situazione che ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale, non potendo ipotizzarsi, una c.d. doppia eccezionalità, la prima, tale da determinare la misura dissolutoria, e la seconda, del tutto diversa dalla prima, tale da giustificarne la proroga. È insita, infatti, nella stessa natura della proroga l’esigenza di proseguire, nel tempo, gli effetti dell’originario provvedimento prorogato al fine di consentire che questo possa continuare ad esplicare la propria efficacia per tutte le ragioni che ne hanno giustificato l’iniziale adozione e non è logicamente sostenibile che i motivi della prolungata efficacia debbano essere del tutto diversi e avulsi rispetto a quelle originarie ragioni al cospetto di una misura, come quella straordinaria dello scioglimento del consiglio comunale, adottata proprio al fine di contrastare l’infiltrazione mafiosa negli organi politici e amministrativi dell’ente locale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ I PARERE 12 NOVEMBRE 2019, N. 2848 RICORSO STRAORDINARIO. ELEMENTI CONNOTAZIONE. Oralità non ammessa nell’udienza. Non v’è dubbio che il ricorso straordinario abbia perso la sua connotazione, tipicamente ed esclusivamente, di rimedio amministrativo. Le novità introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 militano, infatti, nel senso di un progressivo avvicinamento del ricorso straordinario ai rimedi di tipo giurisdizionale. Tuttavia, il ricorso straordinario non è totalmente equiparabile ai rimedi giurisdizionali. Nel senso che non vi è coincidenza tout court con gli altri rimedi giurisdizionali sul piano dei principi applicabili conseguentemente deve pervenirsi alla conclusione che la non perfetta operatività delle garanzie della pubblicità e della oralità, pur nel rispetto del contradditorio, non va a collidere con le norme costituzionali e convenzionali in materia art. 24 Cost e art. 6 CEDU .