RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 7 NOVEMBRE 2019, N. 7620 SERVIZIO FARMACEUTICO. DISPENSARIO STAGIONALE. La gestione diretta del Comune. L’avvenuta reiterazione della scelta da parte del Comune di istituire un dispensario stagionale a far data dal 1990, cui ha fatto seguito quella di consentirne la gestione alternativamente ai due operatori presenti sul territorio, ha sicuramente comportato una sorta di pace sociale tra gli interessati, ma non il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, ovvero, in attuazione delle stesse, l’interesse pubblico all’efficienza ed efficacia del servizio cui avrebbe dovuto tendere un’ipotetica valutazione comparatistica di ciascuna delle due offerte. Legittima, pertanto, la decisione del Comune, che nel frattempo, ha aperto una farmacia comunale di gestire direttamente il dispensario ed improcedibile il ricorso avverso il diniego, tenuto conto che la richiesta del farmacista non poteva che avere il limitato valore di una manifestazione di interesse, tale da giustificare l’informativa della non assentibilità della stessa in ragione delle diverse scelte operative motivatamente attuate dal Comune, una volta decisa nuovamente -circostanza essa stessa rimessa alla discrezionalità dell’Ente l’apertura del dispensario stagionale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ V ORDINANZA 6 NOVEMBRE 2019, N. 7587 BANDO DI GARA. INTERPRETAZIONE. Concessioni autostradali e finanza di progetto. Rimessa alla Corte di giustizia la valutazione se il diritto eurounitario, e, in particolare, i principi fissati dalla direttiva n. 23/2014/UE, specificamente la libertà di scelta delle procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà di trattamento, di cui al considerando 68 ed all’articolo 30, nell’ambito degli affidamenti delle concessioni, ostano alla norma nazionale dell’articolo 178, comma 8-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che vieta incondizionatamente alle amministrazioni di procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo 183, che disciplina la finanza di progetto ”. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 6 NOVEMBRE 2019, N. 7580 BANDO DI GARA. INTERPRETAZIONE. L’originale della quietanza attestante l’avvenuto pagamento del deposito cauzionale. La produzione dell’ordine di bonifico è idonea a documentare un segmento della complessiva fattispecie a formazione progressiva” relativa alla costituzione della cauzione provvisoria mediante bonifico bancario. La brevità del lasso temporale intercorrente tra l’ordine di bonifico e la sua esecuzione, da un lato, e la semplicità dell’attività di verifica eseguibile dalla commissione di gara, tale da non recare significativo intralcio alla celerità delle operazioni di gara attività che nel caso specifico si è risolta nell’effettuazione di una telefonata al tesoriere comunale , dall’altro, inducono a ritenere che, nel complessivo bilanciamento degli interessi sotteso all’applicazione del principio di proporzionalità, quello della P.A. al celere svolgimento della procedura di gara non ha subito un sacrificio tale da giustificare la compromissione dell’interesse partecipativo del concorrente. Ne consegue che la commissione di gara non ha travalicato i confini posti dall’ordinamento alla sua azione, allorché ha ritenuto di completare le informazioni di cui aveva la disponibilità, acquisendole direttamente presso la tesoreria comunale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 2 NOVEMBRE 2019, N. 7484 TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE. GIURISDIZIONE. L’ordinanza contingibile ed urgente per dirimere i rapporti di vicinato. Perché le ordinanze ex articolo 50 TUEL non trasmodino in un mezzo di risoluzione delle controversie tra privati, l’eventuale situazione individuale da tutelare deve comunque trascendere i confini della lite privata, e comunque essere connotata da gravità e urgenza così estrema da non essere fronteggiabile con gli ordinari strumenti di tutela giudiziaria, posto che, diversamente opinando, l’ordinanza diverrebbe strumento arbitrale, vieppiù privo delle garanzie del contraddittorio e di terzietà del giudicante che la giurisdizione ordinariamente offre. E cioè da escludersi che l'Autorità possa arrogarsi una funzione di risoluzione di ipotetiche liti o controversie tra privati, che invece è devoluta ad altre forme di tutela, segnatamente a quella civilistica, a pena dell'indebita interferenza dell'Amministrazione in una lite tra privati, priva di ogni rilevanza di interesse pubblico” ed esiste uno strumento, azionabile in via d’urgenza, ex articolo 700 c.p.c., in astratto idoneo a garantire la tutela del singolo. Ciò rende l’ordinanza del sindaconon rispettosa del paradigma normativo e dei principi costantemente affrontati dalla giurisprudenza che configurano l’ordinanza contingibile e urgente quale strumento eccezionale e residuale per i casi in cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento” o quando i mezzi ordinari si palesino insufficienti ed inadeguati”