RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 25 OTTOBRE 2019, N. 7296 SERVIZI DI TELEFONIA NON RICHIESTI. La competenza delle autorità. La regola generale è che, in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La competenza delle altre Autorità di settore è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli aspetti specifici delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili. La questione è stata risolta dopo che sul problema specifico si sono pronunciate l’Adunanza plenaria e la Corte di giustizia europea. Il riparto di competenze tra Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette e Autorità indipendente di settore deve essere definito sulla base non dei criteri, di matrice penalistica, di specialità o assorbimento ma del criterio autonomo di incompatibilità. CONSIGLIO DI STATO, SEZ II SENTENZA 24 OTTOBRE 2019, N. 7246 CONTRIBUTI COMUNITARI. AMMISSIBILITA’. Risarcimento danno dovuto se la PA interviene con ritardo. L’ammontare del contributo deve essere necessariamente rideterminato se non tutte le spese risultano ammissibili in base al bando regionale. Tuttavia, si configura una responsabilità dell’Amministrazione quando la stessa si è avveduta dell’inammissibilità della domanda di contributo della Società solo in una fase procedimentale successiva, cioè una volta decorsi ben cinque anni dopo. La disattenzione che connota tale comportamento amministrativo, sostanzia, ad avviso del Collegio, un contrasto con i canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 c.c., essendosi verosimilmente ingenerato nella Società un ragionevole affidamento nella legittimità della delibera, e quindi nella circostanza di poter fruire il contributo nella misura ivi indicata, tale da indurla a portare avanti la propria iniziativa imprenditoriale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV SENTENZA 22 OTTOBRE 2019, N. 7173 DANNO DA RITARDO. RICHIESTA DI RISARCIMENTO. L’inerzia del privato. Chi si assuma leso da un atto amministrativo ha l’onere, in senso tecnico-giuridico, di attivarsi a tutela delle proprie ragioni del resto, l’art. 24 Costituzione sancisce sì il dovere della Repubblica di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, ma, implicitamente, enuclea pure lo speculare onere del cittadino di avvalersene, ove ve ne sia la necessità si pensi, in proposito, all’istituto del patrocinio a spese dello Stato . In definitiva, l’eventuale inerzia nella tutela dei propri interessi, ove non giustificata da ragioni oggettive o da comprovati motivi soggettivi, osta all’accoglimento della successiva richiesta di tutela per equivalente quel danno, infatti, è frutto anche dell’omissione defensionale dell’interessato, la cui mancata attivazione nelle opportune sedi ivi inclusa quella giurisdizionale frattura il nesso eziologico fra attività amministrativa e conseguente lesione patrimoniale. CONSIGLIO DI STATO, SEZ III SENTENZA 22 OTTOBRE 2019, N. 7170 PROCESSO TELEMATICO. NOTIFICHE. L’indirizzo corretto per l’invio degli atti giudiziari non è una PEC qualsiasi. Dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Peraltro, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco. L’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati esclude, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza. D’altro canto, ha indubbio fondamento l’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.