RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 4 OTTOBRE 2019, N. 6720 EDILIZIA PRIVATA. SISTEMI AUTORIZZATORI. Gli adempimenti amministrativi per le verande. Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, va ricordato che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è stata definita nell’Allegato A Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili . La veranda integra, in sostanza, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie. CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI SENTENZA 3 OTTOBRE 2019, N. 6652 LIBERTA’ STABILIMENTO. MOTIVI IMPERATIVI INTERESSE GENERALE. Attività commerciale in zona produttiva. La disciplina restrittiva dell’insediamento di esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive mira a contrastare l’abbandono dei centri urbani da parte delle imprese di commercio, a preservare le aree destinate primariamente all’attività produttiva, a contenere lo sfruttamento del suolo quale bene comune e risorsa limitata non rinnovabile in un territorio quale quello della provincia di Bolzano, per la sua configurazione geografica e idrogeologica connotato da un’estrema scarsità di aree edificabili, e a preservare la vitalità dei centri abitati in funzione della stabilità della popolazione e della vivibilità anche negli insediamenti abitativi periferici, ossia al conseguimento di obiettivi imperativi di interesse generale che, secondo il diritto eurounitario, giustificano eventuali limitazioni alla libertà di stabilimento nella specie, degli esercizi commerciali al dettaglio . CONSIGLIO DI STATO, SEZ V SENTENZA 30 SETTEMBRE 2019, N. 6551 PROCESSO AMMINISTRATIVO. RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE. La domanda di pronuncia pregiudiziale può essere ritirata dal giudice interno. Compito della Corte di Giustizia dell’Unione europea è quello di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” art. 19 T.U.E. ed il rinvio pregiudiziale è lo strumento principale per garantire l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto euro – unitario. Il ritiro di una domanda pregiudiziale che sia dipeso dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia che abbia pronunciato sulla medesima questione interpretativa non mette in discussione tali principi generali, ma ne dà concreta attuazione nei limiti dell’effettività utilità per il giudice nazionale. Il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice nazionale non comporta, poi, la violazione delle norme del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, né la lesione delle competenze sue proprie perché, a fronte del ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, resta nella valutazione della Corte decidere se pronunciarsi o meno, come si evince dalla lettura dell’art. 100, comma 1, seconda parte, del Regolamento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ I SENTENZA 30 SETTEMBRE 2019, N. 2534 CONFERENZA DI SERVIZI. DISSENSO. Il ruolo del Comune a rappresentare gli interessi della propria comunità. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 - in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali proprie o storiche dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’ente comunale.