RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1° OTTOBRE 2019, N. 217 PROCEDIMENTO CIVILE . Patrocinio a spese dello Stato – effetti dell’ammissione – onorari dovuti all’ausiliario del giudice – prenotazione a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A ”, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano prenotati a debito, a domanda”, se non è possibile la ripetizione , anziché direttamente anticipati dall’Erario”. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 287/2008 l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito con conseguente pagamento da parte dell’Erario , proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali. 27 SETTEMBRE 2019, N. 216 ESECUZIONE PENALE. Sospensione dell’esecuzione delle pene detentive – divieto nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione – denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena – infondatezza. Il differente trattamento previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a , c.p.p., per i condannati per furto in abitazione ex art. 624- bis , comma 1, c.p. rispetto a chi si sia stato condannato per furto con strappo ex art. 624- bis , comma 2, c.p. non è irragionevole il divieto di sospensione dell’ordine dell’esecuzione trova, infatti, la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui ovvero in altro luogo di dimora privata, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 125/2016 è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 656, comma 9, lett. a , c.p.p., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. m , del d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125/2008, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La norma censurata, che indica i casi in cui non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5, menziona il furto con strappo ma non anche la rapina, indicata dal giudice remittente come tertium comparationis. La normativa risulta incongrua poiché, dalle caratteristiche dei due reati, gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina. Non si giustifica, perciò, la disparità di trattamento tra le due ipotesi delittuose. La diversa direzione della violenza esplicata dall’agente - che nel furto con strappo è immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso la persona che la detiene, mentre nella rapina è diretta sulla persona, per impossessarsi della cosa mobile altrui - non esclude che nel progredire dell’azione delittuosa la prima ipotesi si trasformi nella seconda, verificandosi un caso di progressione dell’offesa.