RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 27 SETTEMBRE 2019, N. 6489 PROCESSO AMMINISTRATIVO NOTIFICA RICORSO INDIRIZZO SEDE LEGALE. La formalità della notifica agli enti pubblici. A norma dell’art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante od alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Tale stessa disciplina è applicabile agli enti pubblici non statali, quale è, appunto, la Regione, con la conseguenza che la notificazione non effettuata presso la sede legale deve ritenersi nulla. Nel caso specifico l’inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, è dovuta al fatto che la notifica non è stata effettuata presso la sede legale della Regione Lazio in Roma, alla via Rosa Raimondi Garibaldi, civico n. 7, ma presso gli uffici di via Cristoforo Colombo, civico n. 212. Ed è irrilevante il fatto, ha affermato la sentenza, che gli atti notificati sono stati ricevuti a mani” dalla impiegata addetta alla ricezione, con il ruolo di dirigente Area Flussi e Protocollo Generale”, elementi denotanti che la notifica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell’ente il ricorso. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 26 SETTEMBRE 2019, N. 6435 COMUNE – SCOGLIMENTO PRESUPPOSTI . Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. Una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica costituisce terreno fertile per l’inserimento della criminalità organizzata e la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata, ciò che è dimostrato, peraltro, dalle continue proroghe contrattuali utilizzate per sopperire all’esigenza di continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Se è vero che il mero disordine amministrativo o che semplici prassi quanto meno opinabili, o addirittura estese sequenze di atti illegittimi adottati dal Comune non bastano, in sé, a giustificare la misura dissolutoria, secondo quanto afferma la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, non si può negare però che le irregolarità nella gestione dei pubblici appalti possono costituire un indice significativo della grave compromissione che l’esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della penetrazione ormai diffusa delle logiche mafiose all’interno dell’apparato politico e amministrativo locale, ad ogni livello. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 25 SETTEMBRE 2019, N. 6431 APPALTO DI SERVIZI REQUISITI. Il fondamentale specifico contenuto della visura camerale. Se è vero che la recente giurisprudenza ha affermato che l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO aventi preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria così Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 262 specie allorquando come nella fattispecie in esame la lex specialis non ne abbia prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara è anche vero che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 23 SETTEMBRE 2019, N. 6330 EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. La determinazione del canone di locazione deve tenere conto del contributo percepito. Risultando il canone di locazione da praticare agli inquilini una percentuale del prezzo di vendita degli alloggi, il quale, a sua volta, è calcolato sulla base del costo di costruzione per la realizzazione dell’intervento, consentendo all’impresa il contributo pubblico di ottenere un abbattimento dei costi di costruzione, di tale abbattimento non può non tenersi conto ai fini della determinazione del canone da praticare agli inquilini. Se l’erogazione del finanziamento pubblico è volta a rendere sostenibili i costi di realizzazione degli immobili di E.R.P., non vi è ragione per escludere che di tale contributo alla sostenibilità dei costi si tenga conto ai fini della determinazione del canone locativo il quale è fissato in una quota parte del prezzo possibile di cessione, fissato a propria volta in relazione al costo di realizzazione . In questa prospettiva non assume alcun rilievo la prospettata distinzione tra le ipotesi di locazione permanente e quelle di locazione a termine, in quanto il riferimento al prezzo di vendita a sua volta basato sul costo di costruzione per la realizzazione dell’edificio risulta comunque finalizzato alla determinazione di un adeguato valore locativo, compatibile con entrambe le tipologie di locazione.