RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 1 AGOSTO 2019, N. 5479 RICHIESTA DI ACCESSO A FINI DIFENSIVI. SPESE PROCESSUALI. Quando è ammesso il patrocinio a spese dello Stato. Sebbene nella stragrande maggioranza dei casi il rigetto dell’impugnativa è correlato alla manifesta infondatezza della pretesa azionata in sede giurisdizionale – nondimeno possono sussistere delle eccezioni possono ricorrere casi in cui vi siano margini di incertezza sull’interpretazione delle disposizioni applicabili, in cui vi sia un orientamento non sempre conforme da parte della giurisprudenza, tanto da poter giustificare, anche in caso di rigetto del ricorso, la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione della non manifesta infondatezza” della pretesa azionata requisito previsto dall’art. 74 del d.p.r. n. 115/2002 . Ricorre questa particolare ipotesi quando il ricorrente – pur avendo formulato un’istanza di accesso sovrabbondante”, non sufficientemente dettagliata e a tratti incongruente con riferimento alle esigenze perseguite – ha comunque formulato l’istanza a fini non meramente conoscitivi, ma difensivi. In tema di accesso difensivo l’orientamento della giurisprudenza è piuttosto elastico, sicché la domanda non può qualificarsi come palesemente infondata, quando in appello la competente Commissione istituita presso il Consiglio di Stato ha ammesso l’appellante a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 31 LUGLIO 2019, N. 5430 LAVORO PUBBLICO. REQUISITI DI ACCESSO. UFFICIO STAMPA. Le specifiche necessarie se il lavoro era nel privato. Se le precedenti esperienze lavorative sono state svolte nel settore privato è necessario che il curriculum sia il più dettagliato possibile. Nel caso specifico è stata ritenuta assente, nella autocertificazione, la specifica che il lavoro era stato svolto nella veste giuridica e formale di figura apicale delle rispettive strutture”. Quando si tratta di strutture diverse dalla pubblica amministrazione, e mancando perciò un atto formale di conferimento dell’incarico dirigenziale, sarebbe stato onere della candidata, in primo luogo, indicare le funzioni svolte presso ciascuna delle diverse strutture elencate in qualità o meno di responsabile” e, quindi, precisare la posizione apicale dichiarata, in relazione alla tipologia della struttura e dei compiti di coordinamento ivi svolti. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI SENTENZA 30 LUGLIO 2019, N. 5379 EDILIZIA PRIVATA. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. ZONA AGRICOLA. La buona fede dell’acquirente inconsapevole. La confisca, intesa come spossessamento del bene, disposta a fronte di una lottizzazione abusiva, ha natura di sanzione intrinsecamente penale e, come tale, anche quando venga in concreto applicata da un’autorità diversa dal Giudice penale, ovvero dall’Autorità amministrativa, può essere disposta solo nei confronti di colui la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale coscienza e volontà con i fatti. Ne consegue che la buona fede degli acquirenti - che non può essere aprioristicamente esclusa, anche in considerazione del fatto che l’acquisto dei singoli immobili è avvenuto a mezzo di un atto pubblico notarile e riguarda edifici che dal punto di vista strettamente edilizio sono stati sanati - ben può in ipotesi precludere i successivi provvedimenti di natura sanzionatoria volti allo spossessamento ed alla demolizione dei fabbricati, ma non può rappresentare una valida ragione di annullamento del provvedimento del Comune che disponeva l’immediata sospensione dell’attività lottizzatoria, al fine di impedire ulteriori conseguenze dell’abuso perpetrato, che ha avuto certamente origine ben prima dell’acquisto dell’immobile da parte degli appellanti. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 26 LUGLIO 2019, N. 5295 APPALTO DI LAVORI. REQUISITI DI GARA. I requisiti del Real estate manager. La figura del Real Estate Manager, è quella di un manager che assume il ruolo centrale di guida e coordinamento nell'ambito dell’iter di trasformazione di un'area dismessa, attraverso un processo complesso che coinvolge molteplici ruoli/attività fornite da soggetti quali professionisti iscritti ad un ordine, consulenti, società di costruzione edili, società impiantistiche, studi legali e non ultime società finanziarie in grado di fornire la leva finanziaria necessaria per realizzare la trasformazione. Non v’è dunque una relazione necessaria e indefettibile tra tale figura e l’iscrizione nell’albo degli ingegneri o degli architetti. Ovviamente, a meno che la legge di gara non lo preveda espressamente. Circostanza insussistente del caso posto all’attenzione della Sezione.